Immobiliare

Superbonus, la proroga al 2022 e le novità per i tecnici

Approvata la legge di bilancio 2021: confermate le proroghe al 2022 per i bonus edilizia, novità per superbonus, polizza dei professionisti e nuovo bonus idrico
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Superbonus, la proroga al 2022 e le novità per i tecnici
Le novità introdotte durante il cammino per la definizione della Legge di Bilancio 2021 sono state confermate lo scorso 30 dicembre in sede di approvazione della Manovra di fine anno. Gli interventi del legislatore, seppur abbiano modificato a favore del contribuente durante l’iter alcune norme in materia di bonus edilizia, confermano gli incentivi legati al mondo dell’edilizia e le novità del Superbonus con la proroga al 2022 di molti degli incentivi per la casa. Disposte anche significative novità legate al mondo dei professionisti, sia sotto il profilo tecnico in materia di polizze assicurative per i rischi legati alle attività di asseverazione che sotto il profilo di supporto finanziario per far fronte al difficile periodo della pandemia con l’esonero del pagamento dei contributi previdenziali e il riconoscimento ai professionisti un’identità economica di natura straordinaria per almeno 6 mesi.

Novità, non solo per il Superbonus

Le novità preannunciate nella prima versione del Ddl di bilancio all’articolo 12 e 12 bis diventano nel testo definitivo norme della Legge n.178/2020 in vigore dal 1° gennaio 2021 e precisamente disposizioni dell’articolo 1 indicate ai commi:
  • 58-60: la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia;
  • 61-65: le disposizioni per il nuovo “Bonus idrico”;
  • 66-75: la tanto attesa proroga del Superbonus 110%;
  • al comma 76: le novità per il bonus verde.
Inoltre, arriva anche la conferma, nei commi 386-401, dell’indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (ISCRO). Ecco le più importanti novità per gli addetti ai lavori e l’elenco delle modifiche riferite ai bonus casa.

Bonus recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica

La detrazione dall’imposta lorda delle spese inerenti tali interventi – riguardante le spese documentate fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro che spetta, nella misura del 50% – è prevista, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

Prorogato al 2021 il bonus e, inoltre, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è stato innalzato da 10 mila a 16 mila euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50% prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A, per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus facciate

La detrazione fiscale del 90% prevista per le spese documentate per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici, introdotta dalla precedente legge di bilancio, è stata proroga per l’anno 2021.

Bonus idrico

Fa ingresso nel panorama italiano il ‘bonus idrico’ con un contributo pari a mille euro per ciascun beneficiario (persona fisica residente in Italia) da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. Il bonus spetta per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:
  • la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Il nuovo “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. Si attende apposito decreto del Ministro dell’ambiente per la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Bonus verde

Proroga di un anno, vale a dire per tutto il 2021, per il bonus verde introdotto dalla legge di bilancio del 2018. Come noto, l’agevolazione fiscale riguarda i lavori di sistemazione a verde delle aree scoperte di immobili privati a uso abitativo e consiste nel riconoscere una detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5 mila euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Le novità per il Superbonus, Ecobonus e Sismabonus

Durante l’iter parlamentare sono state introdotte importanti novità in materia di Superbonus 110% applicabile agli interventi di efficienza energetica e antisismici. Ecco il quadro delle novità contenute all’articolo 1, commi da 65 a 75, della nuova Legge n.178/2020. La proroga del Superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici è prevista dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (in luogo del precedente termine fissato al 31 dicembre 2021) da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nonché nel caso di IACP la fruizione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più fino a giugno 2022. Tali termini, inoltre, sono stati ulteriormente prorogati e precisamente, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute:
  • fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • fino al 30 giugno 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP (istituti autonomi case popolari), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% cento dell’intervento complessivo.
Agli IACP l’agevolazione compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Le novità per la cessione o lo sconto in fattura

Si dispone che le disposizioni in materia fruizione indiretta del beneficio, vale a dire l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale, si potranno applicare anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119 del Dl Crescita.

Le precisazioni

Il testo definitivo della Manovra contiene importanti precisazioni anche in materia di Superbonus 110% che estendono l’ambito applicativo. La prima è una più puntale definizione secondo la quale risulta “funzionalmente indipendente” un’unità immobiliare se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva. Nello specifico trattasi di impianti per:
  • l’approvvigionamento idrico;
  • il gas;
  • l’energia elettrica;
  • climatizzazione invernale.
Con riferimento all’unità immobiliare funzionalmente indipendente si precisa che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di APE (attestato di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. La seconda è l’inclusione fra i beneficiari dell’agevolazione delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La terza precisazione è fornita in merito agli interventi inclusi nella misura agevolativa, tra i quali:
  • i lavori per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e del Tuir) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
In cantiere per i lavori che accedono al Superbonus occorrerà esporre un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Le novità in materia di Sismabonus

È disposto un aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici che viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, l’agevolazione è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020). Inoltre, si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l‘importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. In materia “Sisma” poi il comma 68 chiarisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 6 giugno 2013, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96 mila0 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Impianti Fotovoltaici

Estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici grazie alle novità degli emendamenti in commento.

Ricarica elettrica

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; ▪ 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
Il Superbonus si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Le novità per i tecnici e i professionisti

Il testo definitivo del Ddl di bilancio, dispone al comma 66 lettera q), i requisiti da possedere con riferimento alle polizze dei professionisti e precisamente impone il rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. È chiarito che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500 mila euro, specifico per il citto rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività correlate al Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle citate attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

I fondi dedicati

Sempre in materia di opportunità per i tecnici, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2021 approvata interviene con un sostegno finanziario e:
  • istituisce un fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (escluso i premi INAIL) dovuti, tra l’altro, dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33%.
  • introduce ai commi 386-401, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Infine, si prevede un incremento occupazionale visto che con riferimento ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del Superbonus dalle Amministrazioni. Pertanto, con il comma 69 si autorizzano i Comuni per l’anno 2021 ad assumere personale e, precisamente di risorse con contratto a tempo determinato e a tempo parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile. Questi professionisti potranno essere impiegati ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. I comuni potranno utilizzarli anche in forma associata. Articolo pubblicato il 29 dicembre 2020 – aggiornato il 12 gennaio 2021
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