Immobiliare                
            
            Superbonus per le OdV, si ai lavori nei locali del Comune
                
                    L’Agenzia spiega il Superbonus per le OVD quando si effettuano lavori di efficientamento energetico su immobili di proprietà comunale                
                
                    
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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso 17 settembre la risposta n.610/2021 che chiarisce la fruibilità del Superbonus nel caso di interventi realizzati da una organizzazione di volontariato (ODV) su un immobile di proprietà del Comune.
Nello specifico l’Onlus priva di personalità giuridica vuol effettuare dei lavori di efficientamento energetico e ritiene di poter fruire del Superbonus del 110% in qualità di detentore del diritto reale di possesso dell’immobile – in base alla “Convenzione” stipulata con il Comune, mediante scrittura privata – per gli interventi svolti nel locale oggetto di tale convenzione.
L’Amministrazione validando il sistema di protocollazione adottato dal Comune – a cui anche la struttura privata è stata sottoposta – ritiene che esso possa garantire all’ODV la disponibilità “giuridica” dell’immobile dalla data di sottoscrizione della convenzione citata e, dunque, prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione, convalida l’accesso al Superbonus.
Per l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus, l’Agenzia ritiene che la “Convenzione” stipulata nella forma della scrittura privata possa costituire titolo idoneo per consentire all’ODV l’accesso alla misura agevolativa. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Istante abbia la disponibilità giuridica dell’immobile dalla data di sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Inoltre, a conclusione l’Agenzia nel presupposto che l’ODV possegga redditi imponibili – anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva – ritiene che l’istante possa richiedere, in alternativa, alla detrazione dall’imposta lorda lo sconto in fattura, ai sensi dell’articolo121 del decreto Rilancio.
Risposta 610/2021                                                                                                                    
                Superbonus per le OdV, la risposta del Fisco
La risposta all’interpello n.610/2021 individua quando e con quali limiti si accede al Superbonus anche per i soggetti che operano nel “sociale”, come le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS). L’Agenzia chiarisce che il Superbonus è fruibile dai predetti soggetti, proprietari o meri detentori dell’immobile in virtù di un titolo idoneo, ma ciò che rileva è il sostenimento delle spese, relative agli interventi ammessi dalla normativa, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.Quando il superbonus è fruibile da ODV
La questione è sottoposta da una organizzazione di volontariato (ODV) che, come Onlus priva di personalità giuridica è riconosciuta dalla Regione e iscritta sull’apposito registro regionale – iscrizione confermata anche dopo l’adeguamento dello statuto, ai sensi del codice del Terzo settore (DLgs n.117/2017). L’ODV nello specifico ha sottoscritto con il Comune, mediante scrittura privata, una convenzione, registrata nel protocollo dello stesso Comune, che assume la forma del “Canone Ricognitivo”. I locali oggetto della convenzione utilizzati dall’ODV istante, necessitano di sostanziali interventi atti a migliorarne il consumo energetico mediante “cappotto” sulla superficie verticale e orizzontale opaca, sostituzione della caldaia con tipo ibrido a condensazione, installazione di pannelli fotovoltaici ad accumulo al servizio anche della detta caldaia e infine, nell’ambito degli interventi- “trainati”, sostituzione dei serramenti (attualmente in vetro singolo) con altri a doppi vetri e installazione di una colonnina per ricarica auto elettriche.
 
Superbonus per le OdV: le condizioni
L’Agenzia in primo luogo richiama comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio in cui sono individuati i soggetti ammessi al Superbonus. Il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati da:- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del DLgs n.460/1997;
 - organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991;
 - associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della L. 383/2000.
 
- per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l’esclusione di cui al citato comma 15-bis dell’articolo 119;
 - indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
 
Ciò che rileva sono le spese
Ciò premesso, l’Agenzia specificatamente per il caso in esame, richiama la circolare n. 24/E del 2020, e chiarisce che ai fini della applicazione del Superbonus ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.La circolare 24/E  del 2020 specifica che il beneficiario può:
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