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Superbonus per coibentazione del vano scala, Enea dice no

E' possibile usufruire del Bonus Facciate ma solo se la riqualificazione della facciata riguarda un edificio ubicato in zona A e B
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Superbonus per coibentazione del vano scala, Enea dice no

È possibile usufruire del Superbonus per coibentazione del vano scala? Enea ha chiarito che l’isolamento delle superfici esterne del vano scala non rientra nelle spese agevolabili con il Superbonus 110%, destinate alla coibentazione delle superfici disperdenti. Il vano scala costituisce infatti uno spazio non riscaldato e la superficie opaca che lo delimita non rientra nella definizione di “superficie disperdente”.

Solitamente i vani scala contribuiscono però in modo consistente alle dispersioni di calore o addirittura al salto di due classi richiesto per l’applicazione del Superbonus 110%, a volte anche per la presenza di una stratigrafia dell’involucro priva di isolamento e per la presenza di ampie vetrate e ponti termici.

Assenza dell’impianto termico nel vano scala

Riprendendo la definizione di Superficie Lorda Disperdente contenuta nell’Articolo 2 del DM Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015, si parla di superficie disperdente come la “superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

Il problema dell’interpretazione normativa sorge dunque in relazione all’assenza di un impianto termico all’interno del vano scala.

Il Superbonus 110% è applicabile infatti come intervento trainante nel caso di coibentazione delle superfici opache verticali e inclinate, delle coperture e dei pavimenti delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati. Oppure verso il terreno che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio.

L’intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessa meno del 25% della superficie disperdente totale dell’edificio si configura invece come intervento trainato.

Appare contraddittorio che la coibentazione del vano scala non rientri nel Superbonus 110%, mentre gli interventi per la coibentazione del tetto siano attualmente ricompresi nell’agevolazione del Superbonus in base alle modifiche apportate all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, a prescindere quindi dal fatto che il locale sottotetto sia o meno riscaldato.

Si potrebbe intendere quindi la superficie disperdente come la superficie che delimita ambienti a temperatura diversa. E, a questo punto, si potrebbe estendere il concetto di detraibilità del tetto anche ad ambienti non riscaldati come il vano scala.

Ma spesso il corpus normativo sul Superbonus lascia ampio spazio alle interpretazioni, quindi è necessario far riferimento ai chiarimenti ufficiali dell’ENEA.

Coibentazione del vano scala agevolabile con il Bonus Facciate

Attualmente quindi gli interventi sulle superfici opache delle facciate del vano scala sono agevolabili con il Bonus Facciate che consente di detrarre fino al 90% delle spese sostenute. Ma solo se la riqualificazione della facciata riguarda un edificio ubicato in zona A (centro storico) e B (totalmente o parzialmente edificata), in base a quanto stabilisce il decreto ministeriale n. 1444/1968.

Gli interventi di riqualificazione della facciata del vano scala che rientrano nel Bonus Facciate possono essere:

  • cappotto esterno;
  • rifacimento dell’intonaco esterno;
  • tinteggiatura esterna;
  • pulitura della facciata.

Ovviamente i suddetti interventi, qualora interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, possono contribuire al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero edificio. Quindi è necessario soddisfare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico (MISE) del 26 giugno 2015. E, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 1 Allegato E del Decreto MISE del 6 agosto 2020.

Si sottolinea l’esclusione dall’ambito del Bonus Facciate per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Spazi su cui spesso affacciano i vani scala degli edifici condominiali.

Si può concludere affermando che la normativa di settore sul Superbonus 110% non supporta, in alcuni casi, l’esperienza tecnica. Poiché i limiti legislativi non consentono agli addetti ai lavori di eseguire gli interventi migliorativi richiesti dall’analisi dello stato di fatto degli edifici. Durante la fase dello studio di fattibilità si valutano infatti degli interventi che consentono di rispettare quanto disciplinato dal quadro normativo vigente. E che a volte confliggono con le corrispondenti agevolazioni previste.

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