Immobiliare
Superbonus per abitazione non principale: ecco quando vale per le spese di demolizione e ricostruzione
È possibile fruire del Superbonus per questi interventi a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale
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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020, interviene sulla possibilità di accedere alla detrazione fiscale cd. Superbonus per le spese relative a un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale unifamiliare esistente, costruito negli anni ’50, di classe energetica F, in una zona 2 della classificazione di rischio sismico, acquistato beneficiando delle agevolazioni prima casa, con l’intenzione, da parte del proprietario, di trasferirvi residenza e domicilio.
L’edificio risultante a seguito dell’intervento edilizio avrà:
- una diversa sagoma rispetto al precedente,
- una volumetria leggermente diminuita,
- un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi),
- una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi).
Il parere dell’Agenzia
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia ha chiarito che “il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (…) per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari”. In relazione agli interventi antisismici, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.Ricordiamo le differenze tra interventi trainanti e trainati del Superbonus
Gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) e gli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”), devono essere realizzati su:- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).