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Superbonus, dai Commercialisti la nuova check list per il visto di conformità

Il documento illustra l’insieme dei controlli per attestare la sussistenza dei presupposti per accedere alle agevolazioni, alla luce della Legge di Bilancio 2021
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Superbonus, dai Commercialisti la nuova check list per il visto di conformità
Per usufruire delle agevolazioni legate al Superbonus 110%, è necessario eseguire una serie di adempimenti normativi ed essere in possesso della relativa documentazione. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNCDEC), insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, hanno pubblicato una versione aggiornata del documento “Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”. Il testo (scaricabile alla fine dell’articolo) illustra in maniera completa l’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformitàsulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate. L’obiettivo, chiaramente, è attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
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Superbonus: la check list

Rispetto alla precedente versione, il lavoro tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021. La quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. Il visto di conformità, previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, è rilasciato da seguenti soggetti (art. 35 del dl 9 luglio 1997, n. 241): – gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; – gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; – i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.

I requisiti del professionista

Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono presentare alla Direzione regionale competente una comunicazione con l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove esercita l’attività. Per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto, il professionista deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati. In ogni caso, non inferiore a 3 milioni di euro. Alla comunicazione alla DRE, il professionista deve allegare: – copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; – dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza. Per il rilascio del visto il professionista deve inoltre: – rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo; – possedere la partita IVA; – essere abilitato ai servizi telematici Entratel.

Abilitazioni amministrative

Prima dell’inizio dei lavori, occorre essere in possesso delle eventuali abilitazioni amministrative, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. E’ possibile suddividere le varie tipologie di intervento in: – interventi in edilizia libera che non necessitano di alcun titolo abilitativo (CIL); – interventi in attività libera realizzabili solo a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA); – attività edilizia soggetta a permesso di costruire. Oppure, a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (“Super SCIA”); – attività edilizia che necessita di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oppure interventi edilizi non rientranti nelle altre categorie elencate.

Documentazione da verificare

Il rilascio del visto di conformità è un’attività che richiede particolare attenzione alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta anche penali. Responsabilità derivanti da eventuali errori o infedeltà nell’effettuazione dei controlli da parte del professionista. È fondamentale, dunque, effettuare un esame scrupoloso della documentazione prodotta dal contribuente. Tra i principali documenti da controllare e conservare ai fini del corretto rilascio del visto di conformità, vi sono: – idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile; – acquisizione dell’immobile per successione; – possesso di redditi imponibili in Italia; – relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori; – prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti; – comunicazione preventiva con la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale; – certificato catastale o domanda di accatastamento; – atto di cessione dell’immobile o atto successivo.

Altri documenti da controllare

Tra gli altri documenti che necessitano di una attenta verifica, vi sono: – documenti comprovanti il sostenimento della spesa; – bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa; – documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico; – dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile; – dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di altri contributi riferiti agli stessi lavori; – specifica documentazione per le spese sulle parti comuni; – ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento; – asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati; – polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione; – consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore. Scarica la GUIDA del CNCDEC
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