L’Agenzia delle Entrate, nella
Risposta n. 784/2021, fornisce chiarimenti sul Superbonus per interventi antisismici locali ed interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, degli infissi e dei serramenti su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, in zona di rischio sismico 3, e su come compilare il modulo per la comunicazione dell’opzione.
I quesiti
Per le spese che si andranno a sostenere per tali interventi, si può usufruire del Superbonus, in particolare per la
sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente per un limite di spesa di euro 30.000 e per la sostituzione di infissi e serramenti per un limite di spesa di euro 54.545?
Nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, per i predetti interventi, devono essere inviati all’Agenzia delle entrate
due distinti moduli per la comunicazione dell’opzione, uno per gli interventi antisismici ed uno per gli interventi di efficientamento energetico,
oppure uno solo riportante quale importo oggetto di
sconto o cessione la somma degli importi relativi ai due interventi?
Unità strutturale e interventi locali
L’Agenzia ricorda che, ai fini della realizzazione degli interventi antisismici (compresi quelli ammessi al Superbonus), più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna
fare riferimento all’unità strutturale (Us), caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della
tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale.
L’Us deve comunque
garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.
Rientrano in tale ambito applicativo gli “
interventi di riparazione o locali“, di cui al punto 8.4 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, concernente l’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (Ntc). In particolare, al punto 8.4.1 viene specificato che sono interventi di riparazione o locali quelli che
interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.
Pertanto, si potrà fruire del Superbonus in merito alle spese che saranno sostenute per la realizzazione dei prospettati interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
Il limite di spesa
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati
più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla
somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi trainanti), nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
La comunicazione delle opzioni
Occorre inviare all’Agenzia delle entrate
tre distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per il cd. “sconto in fattura” o per la cessione del credito, ossia
un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Nella compilazione del relativo modulo, bisogna indicare nel
campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra “interventi di efficienza energetica”, “interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3” ed “altri interventi”).
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 784 del 18 novembre 2021