Immobiliare

Superbonus, il miglioramento energetico deve essere attestato per l’intero edificio

Il parere dell''Agenzia delle Entrate su un caso di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza C/2 accorpata ad un immobile A/3
Condividi
Superbonus, il miglioramento energetico deve essere attestato per l’intero edificio
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 562 del 27 novembre 2020, interviene sul Superbonus in relazione a interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3.

Il quesito

Il proprietario di un immobile censito nella categoria A/3 e di due pertinenze censite, rispettivamente, nella categoria C/6 e nella categoria C/2, ha presentato una pratica di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso della pertinenza censita nella categoria C/2 – nello specifico una vecchia abitazione cielo terra, dotata di due camini fissi adibiti ad impianto di riscaldamento – adiacente all’immobile di categoria A/3. Che, al termine dei lavori di ristrutturazione, verrà accorpata a tale ultimo immobile. A seguito del rilascio del permesso di costruire per gli interventi da realizzare sulla predetta pertinenza, sono iniziati i lavori comprendenti:
  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio in questione e il rifacimento totale del tetto e degli infissi;
  • installazione sul nuovo tetto dell’immobile in questione un impianto fotovoltaico con  relative spese pagate utilizzando i bonifici predisposti per gli interventi di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 50 per cento delle spese stesse
  • sostituzione degli infissi della pertinenza C/6;
  • sostituzione di una caldaia a condensazione per la fornitura di acqua calda sanitaria con annessa installazione di un nuovo impianto solare termico che servirà le 3 unità  immobiliari.
L’insieme dei predetti lavori comporterà una diminuzione di almeno due classi energetiche della pertinenza C/2.

Le richieste di chiarimento

Tanto premesso, l’istante chiede se:
  • può fruire del Superbonus del 110% per le spese sostenute per gli interventi nella pertinenza C/2 e per l’installazione sulla pertinenza dell’impianto fotovoltaico, come intervento trainato. Anche se, per tale lavoro, i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per la ristrutturazione edilizia;
  • sia possibile fruire della detrazione del 65%, quale riqualificazione energetica, delle spese per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e l’installazione del nuovo impianto solare termico nell’immobile in categoria A/3, anche se i predetti interventi non comporterebbero una diminuzione di due classi energetiche dell’immobile;
  • per la sostituzione degli infissi dell’altra pertinenza C/6 spetti la detrazione al 50% per interventi di ristrutturazione.

Il parere dell’Agenzia

Relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di interpello, l’Agenzia rimanda alla sua circolare n. 24/E del 2020 in cui è stato precisato che il Superbonus spetta, a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. interventi “trainanti”, indicati nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo). Effettuati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati). La maggiore aliquota dell’agevolazione si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico dell’edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. E sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. La condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Superbonus anche per immobili che saranno destinati ad abitazione solo a fine lavori

Con riferimento al primo quesito posto dall’Istante,  l’Agenzia fa presente che sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni. E siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Ciò, implica, tra l’altro, che relativamente agli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento. Dunque, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro di un edificio accatastato in categoria C/2, dotato di camini aventi le caratteristiche sopra richiamate. Nell’ambito degli interventi di isolamento termico rientra anche la coibentazione del tetto se costituisce elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno. Il Superbonus, inoltre, si applica anche alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, e per l’installazione di un impianto fotovoltaico se realizzati congiuntamente all’intervento trainante nel senso sopra specificato. Con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, la possibilità  di applicare l’aliquota più elevata non è impedita dalla circostanza che il pagamento delle relative spese sia stato effettuato utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Che danno diritto alla pari al 50 per cento delle spese stesse.

Il miglioramento energetico deve essere attestato per l’intero edificio

Sul fatto che l’insieme degli interventi realizzati sulla pertinenza in categoria C/2 comporterebbe una diminuzione di almeno due classi energetiche di tale immobile mentre, invece, quelli realizzati sull’immobile abitativo in categoria A/3 non permetterebbero il miglioramento energetico di tale ultimo immobile necessario per potere fruire del Superbonus, l’Agenzia ritiene che il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, richiesto dalla norma ai fini dell’applicazione del Superbonus, deve essere attestato per l’intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall’accorpamento dell’immobile in categoria C/2 all’immobile abitativo in categoria A/3. Ciò comporta che, qualora dall’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, risulti il miglioramento energetico dell’intero edificio risultante dall’accorpamento dell’immobile in categoria C/2 all’immobile abitativo in categoria A/3, potranno accedere al Superbonus tutti gli interventi realizzati in ciascuno dei predetti immobili che possiedono le caratteristiche tecniche per l’accesso al beneficio. In assenza del miglioramento energetico dell’intero edificio richiesto ai fini dell’applicazione del Superbonus, invece, sarà  comunque possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni. E fermo restando l’effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti.

Detrazione 50% per infissi se è manutenzione ordinaria

Per quanto riguarda, infine, la sostituzione degli infissi nell’altra pertinenza in categoria C/6, l’Agenzia ritiene che sia possibile fruire della detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute, qualora l’intervento in esame si configuri almeno come manutenzione straordinaria. Nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, sono indicati i requisiti degli interventi ammessi alla detrazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della detrazione stessa.
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...