Immobiliare
Superbonus e interventi di riqualificazione energetica, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L'intervento di riqualificazione energetica di edifici esistenti, essendo inteso come unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati e non può quindi essere ammesso in combinazione con altri interventi
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021, fornisce chiarimenti sul Superbonus applicato alla riqualificazione energetica globale di un edificio.
Un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato può essere considerato come intervento trainato?
Il quesito a cui risponde l’Agenzia riguarda un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo, in cui il proprietario intende effettuare i seguenti interventi:- sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
- riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti).
Interventi trainanti e trainati del Superbonus
Il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (comma 1 art. 119 del decreto Rilancio, cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119), realizzati su:- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).