L’Agenzia delle Entrate, nella
risposta n. 206 del 2021, tratta dell’applicazione del Superbonus a
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di volontariato (OdV), in relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata da una Società APS iscritta nel registro nazionale e nei registri regionali, in ordine alla fruizione del Superbonus per lavori su immobili delle categorie D/6 e D/8. ad uso non abitativo “a destinazione speciale” e utilizzati direttamente per i propri fini istituzionali.
Il Superbonus spetta aldilà della destinazione dell’immobile
L’Agenzia ricorda che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte negli appositi registri, dalle
associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto, per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa,
il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi. Ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
In merito all’applicazione del Superbonus a favore di una
cooperativa sociale, onlus di diritto e iscritta alla “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, per interventi in immobili ad uso abitativo (case, villette ed appartamenti) e catastalmente censiti nelle categorie catastali A/2 o A/3, l’Agenzia, nella
risposta n. 239 del 13 aprile 2021, conferma che una cooperativa iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio
rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus, e precisa che
il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale – fermo restando l’esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (comma 15-bis art. 119 decreto Rilancio) – e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.
Non opera neanche
la limitazione a due unità immobiliari della possibilità di fruire del Superbonus, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.