Immobiliare                
            
            Superbonus infissi, ammesso lo spostamento e la variazione. A quali condizioni?
                
                    Sì all'agevolazione ma solo se la superficie totale degli infissi post-intervento è minore o uguale a quella dell'inizio lavori                
                
                    
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L’Agenzia delle entrate si è espressa di recente con riferimento a una particolare casistica riguardante la modifica della dimensione dei serramenti esistenti nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione. Nella fattispecie sottoposta a interpello, si chiede all’Amministrazione se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici del Superbonus, di cui all’articolo 119 del DL n.34/2020.
L’Agenzia nella risposta n.524 fornita lo scorso 30 luglio per il caso sottoposto ha individuato – tra gli altri interventi ammessi all’agevolazione – anche i lavori eseguiti per lo spostamento e variazione dimensionale degli infissi. In dettaglio, nel rispondere ha affermato, in primo luogo, che in tale fattispecie per fruire dell’Ecobonus per garantire il principio del risparmio energetico è necessario che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante; in seconda battuta, ha precisato che gli interventi su serramenti e infissi possono essere considerati esclusivamente come interventi “trainati”.
                Superbonus infissi: il caso sottoposto all’Agenzia
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda alcuni lavori effettuati nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare. In dettaglio si prevede di eseguire:- opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni;
 - riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.
 
Interventi inquadrati come ‘ristrutturazione edilizia’
Per la fattispecie rappresentata, l’Agenzia come prima considerazione premette che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che:- gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma 1, lett. d) DPR 380/2001 – TU dell’Edilizia);
 - dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
 
Solo come interventi trainati e rispettando alcune condizioni
Ciò premesso, in riferimento al caso sottoposto e alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l’Agenzia delle Entrate illustra dapprima i presupposti normativi e poi giunge a una soluzione interpretativa, dopo aver sentito anche il Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico l’Amministrazione individua due punti fondamentali a sostegno delle argomentazioni esposte nella risposta 524 e, precisamente:- ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio; come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.
 - si può fruire dell’Ecobonus, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.