Immobiliare

Superbonus infissi, ammesso lo spostamento e la variazione. A quali condizioni?

Sì all'agevolazione ma solo se la superficie totale degli infissi post-intervento è minore o uguale a quella dell'inizio lavori
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Superbonus infissi, ammesso lo spostamento e la variazione. A quali condizioni?
Superbonus infissi, quale tipologia di intervento è ammessa a detrazione? L’Agenzia delle entrate si è espressa di recente con riferimento a una particolare casistica riguardante la modifica della dimensione dei serramenti esistenti nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione. Nella fattispecie sottoposta a interpello, si chiede all’Amministrazione se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici del Superbonus, di cui all’articolo 119 del DL n.34/2020. L’Agenzia nella risposta n.524 fornita lo scorso 30 luglio per il caso sottoposto ha individuato – tra gli altri interventi ammessi all’agevolazione – anche i lavori eseguiti per lo spostamento e variazione dimensionale degli infissi. In dettaglio, nel rispondere ha affermato, in primo luogo, che in tale fattispecie per fruire dell’Ecobonus per garantire il principio del risparmio energetico è necessario che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante; in seconda battuta, ha precisato che gli interventi su serramenti e infissi possono essere considerati esclusivamente come interventi “trainati”.

Superbonus infissi: il caso sottoposto all’Agenzia

Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda alcuni lavori effettuati nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare. In dettaglio si prevede di eseguire:
  • opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni;
  • riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.
L’istante precisa che, come intervento “trainato”, si effettuerà la sostituzione degli infissi sia del pianoterra che del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto, nonché aumentato di dimensione. I lavori da eseguire comporteranno in pratica la modifica della dimensione dei serramenti esistenti e la variazione delle dimensioni (in un caso vi sarà l’aumentato delle dimensioni, sia in larghezza che in altezza, e nell’altro, per le due finestre del piano terra, vi sarà accorpamento in un’unica finestra di maggiori dimensioni).

Interventi inquadrati come ‘ristrutturazione edilizia’

Per la fattispecie rappresentata, l’Agenzia come prima considerazione premette che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che:
  • gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma 1, lett. d) DPR 380/2001 – TU dell’Edilizia);
  • dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

Solo come interventi trainati e rispettando alcune condizioni

Ciò premesso, in riferimento al caso sottoposto e alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l’Agenzia delle Entrate illustra dapprima i presupposti normativi e poi giunge a una soluzione interpretativa, dopo aver sentito anche il Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico l’Amministrazione individua due punti fondamentali a sostegno delle argomentazioni esposte nella risposta 524 e, precisamente:
  • ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio; come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.
  • si può fruire dell’Ecobonus, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Per quanto sin qui detto, dunque, l’intervento “trainato” di sostituzione degli infissi – con variazione dimensionale e spostamento è ammesso all’agevolazione. Agenzia delle Entrate, risposta n.524
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