Immobiliare

Superbonus, da Inarcassa chiarimenti su infissi e impianti di riscaldamento

Dai massimali di costo agli edifici di lusso. Le Faq rispondono ad una serie di quesiti di stretto interesse per ingegneri e architetti
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Superbonus, da Inarcassa chiarimenti su infissi e impianti di riscaldamento
Fondazione Inarcassa ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito agli ambiti di applicazione del Superbonus 110%. Una Faq minuziosa scaturita al termine di un webinar dal titolo “Superbonus 110%: dalla teoria alla pratica”, dedicato espressamente agli ingegneri e agli architetti. Tanti i temi trattati: dalla sostituzione degli infissi con modifica della sagoma, sino alle detrazioni fiscali per gli edifici sprovvisti di impianto di riscaldamento. E ancora: la possibilità di effettuare interventi migliorativi sulle parti comuni non riscaldate di un immobile, l’accesso al Superbonus da parte dei proprietari di edifici definiti di lusso. Un accenno anche al vincolo paesaggistico o storico-artistico, per comprendere se la singola unità immobiliare possa accedere alle agevolazioni del 110% per i cosiddetti lavori trainati. Ecco una panoramica delle principali domande e delle relative risposte.

Superbonus: dimensione e sostituzioni finestre

Come riconosciuto da ENEA, l’agevolazione 110% vale per la sostituzione degli infissi “se mantenute forma e dimensioni”.  Un obbligo che viene meno negli interventi di demolizione e ricostruzione. Solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ma stessa volumetria la sostituzione degli infissi può beneficiare delle altre detrazioni. Inoltre, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi è ammessa al Superbonus. Ma solo a parità di superficie e di forma, con una soglia di tolleranza del 2% sulle dimensioni. Un concetto ribadito all’art. 34-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo”.

Massimali specifici di costo

Altra questione: i “Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A”, devono essere verificati anche se si utilizzano i prezzari? Per gli interventi da Superbonus 110%, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento. Tra i criteri da seguire:
  • i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, il tecnico ne determina i nuovi prezzi;
  • qualora la verifica della congruità dei prezzi evidenzi dei costi maggiori rispetto a quanto indicato in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto requisiti.

Edifici senza impianti di riscaldamento

L’art. 2, D.Lgs. n. 192/2005, definisce impianto termico: “Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria”. Oppure, “destinato alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico. Comprendente sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate’’. Le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati quindi “impianto di riscaldamento” e consentono di accedere al Superbonus.

Interventi migliorativi

Una Faq del Ministero dell’Economia spiega che se si realizza il cappotto su un edificio condominiale in cui solo uno degli appartamenti è privo di impianto di riscaldamento, si può accedere al 110% per le spese sostenute per la coibentazione della superficie. Questa apertura, se confermata anche da documenti più robusti di una Faq, estenderebbe la possibilità di fruizione del 110% anche alle spese per la riqualificazione dell’involucro di vani non riscaldati collocati all’interno di unità immobiliari dotate di impianto.  “Poiché non vi è chiarezza sul tema – scrive Fondazione Inarcassa -, il consiglio è di applicare il Superbonus alle spese volte al miglioramento della prestazione energetica della sola superficie disperdente”. In tutti gli altri casi, il suggerimento è:
  • optare (ove possibile) per bonus non energetici ma edilizi, come il bonus ristrutturazione o il bonus facciate;
  • oppure, presentare all’Agenzia delle Entrate apposito interpello.

Il vincolo paesaggistico

Basta il vincolo paesaggistico per permettere al proprietario della singola unità immobiliare di accedere alle agevolazioni del 110% per i cosiddetti lavori trainati? Gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus. A prescindere dall’effettuazione degli interventi cosiddetti “trainanti” (cappotto e sostituzione dell’impianto). Ciò se l’immobile in questione è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi devono comunque assicurare, nel loro complesso, “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’attestato di prestazione energetica”. Oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Immobili di lusso e Superbonus

Altra Faq. I possessori/detentori delle unità immobiliari cosiddette “di lusso” (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) possono usufruire della detrazione per le spese per interventi ‘‘trainanti’’ realizzati sulle parti comuni. Ma niente Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità, conformemente a quanto previsto dal comma 15-bis dell’art. 119, Decreto Rilancio. La norma, infatti, specifica che l’agevolazione non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”. Superbonus FAQ Inarcassa
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