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Superbonus: Guida Cni su aspetti normativi, tecnici ed economici

Un vademecum per la determinazione del corrispettivo e la compilazione del preventivo e del contratto tipo. Disponibile anche un software gratuito
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Superbonus: Guida Cni su aspetti normativi, tecnici ed economici
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) ha pubblicato una esaustiva Guida al Superbonus 110% Aspetti normativi, tecnici ed economici, con la determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo, esempi di casi tipici e software gratuito scaricabile per la determinazione del corrispettivo e l’elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo. La pubblicazione – scrive nell’introduzione l’Ing. Armando Zambrano, Presidente Cni – intende “dare ordine” ed interpretare in modo semplice e immediato le norme varate nel 2020 in materia di Superbonus, sottolineando alcuni temi che restano aperti, quali:
  • la possibilità di sanare rapidamente situazioni legate alla conformità urbanistica/edilizia degli immobili su cui si intende intervenire,
  • la determinazione dei massimali e degli obblighi assicurativi richiesti al professionista per le attività di asseverazione,
  • il controllo delle condizioni poste dai general contractor ai professionisti,
  • la possibilità di un ravvedimento operoso per eventuali errori formali nella presentazione delle pratiche elaborate dai professionisti.
L’Ing. Zambrano ricorda che il Cni si sta adoperando al fine di rendere più efficaci le norme e le procedure a cui si è fatto riferimento con particolare riguardo alla proroga dei termini della vigenza dei Superbonus, all’ampliamento della possibilità di monitoraggio degli edifici anche in presenza di ecobonus, a chiarimenti riguardo l’avanzamento di due classi energetiche degli edifici in caso di ecobonus, alla possibilità di estendere i Superbonus anche a categorie non residenziali, alla semplificazione in tema di asseverazioni. Il Cni è convinto che, se tutti coloro che sono impegnati in questo processo convergeranno su una prassi uniforme di determinazione del compenso professionale, adottando inoltre medesimi criteri interpretativi delle norme legate ai Superbonus, tale prassi potrà divenire un utile riferimento per tutti, una sorta di codice comune, che faciliterà l’operato della nostra categoria professionale.

Inquadramento normativo: novità e criticità

Il capitolo sull’inquadramento normativo è curato dall’Ing. Michele Lapenna, Consigliere Tesoriere Cni, mentre l’Ing. Giovanni Cardinale, Vice Presidente Cni, tratta del le novità del Sismabonus dopo il dm 329 del 2020, che ha sostanzialmente sostituito il dm 58/2017 introducendo:
  • la ripetitività delle asseverazioni in funzione dell’avanzamento dei lavori,
  • la specifica assicurazione di cui il professionista deve dotarsi, in aggiunta alla obbligatoria polizza di responsabilità civile, già prevista dalle leggi vigenti.
L’Ing. Remo Giulio Vaudano, Consigliere Cni, fa il punto sul “Super EcoBonus” dopo oltre dieci mesi dalla emanazione delle prime norme, indicando nella costante necessità di interpretazioni, approfondimenti e precisazioni di un contesto regolatorio in continua evoluzione uno dei motivi per cui a tutt’oggi l’entità dei lavori generati dal Superbonus è decisamente inferiore alle previsioni iniziali e sono ancora pochi i cantieri attivati.

Conformità edilizio-urbanistica

Altro aspetto problematico riguarda la necessità della dichiarazione sulla conformità edilizio-urbanistica degli immobili (quantomeno delle parti comuni) oggetto degli interventi, in un periodo di emergenza per i rischi sanitari in cui è arduo ottenere l’accesso agli atti contenuti negli archivi (spesso solo cartacei) degli uffici tecnici comunali, con tempi di attesa anche di mesi. A ciò vanno poi sommate le tempistiche necessarie per la presentazione ed eventuale approvazione delle pratiche di regolarizzazione, spesso non così semplici. Secondo l’Ing. Vaudano, la scelta del Legislatore è stata quella di indicare criteri di tipo prescrittivo e non soltanto prestazionale, ma nell’ottica di un più reale e completo efficientamento energetico degli edifici, sarebbe stata auspicabile l’introduzione di obbiettivi specifici, lasciando facoltà di individuare gli strumenti e gli interventi più efficaci per il relativo raggiungimento, come la Diagnosi Energetica introdotta dal Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, e dal Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, che a partire da un’analisi dei consumi di energia del sistema edificio-impianto (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione…) determina sprechi e criticità ed individua gli interventi che consentono di aumentare l’efficienza energetica dell’edificio, stabilendo delle priorità di intervento per utilizzare al meglio le risorse economiche disponibili.

Perché non l’Attestato di qualificazione energetica?

Altro problema insito nelle nuove norme è correlato alle modalità di dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche: viene infatti richiesta la redazione di un attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Il richiamo a questo strumento desta confusione e non poche perplessità in quanto è richiesta la redazione di un Ape di tipo “convenzionale” relativo all’intero edificio che snatura l’impostazione originale di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005. l’Ing. Vaudano si chiede perché non sia stato previsto l’utilizzo di un altro strumento analogo previsto dalla stessa norma: l’attestato di qualificazione energetica (Aqe) definito all’art. 2, comma l-ter, del citato Decreto Legislativo 192/2005, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Con questo strumento si sarebbe potuto ottenere la dimostrazione del miglioramento di due classi energetiche senza alterare le logiche di documenti così come introdotti e definiti nelle norme vigenti.

I materiali isolanti

Un altro elemento che potrebbe creare qualche problematica interpretativa è correlato all’utilizzo dei materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017. Dovrà essere molto ben chiarito e stabilito quali siano le documentazioni da acquisire per favorire l’impiego di tecnologie, componenti e materiali innovativi. Risulta sempre più impellente l’elaborazione di un “Testo Unico” in materia di energia, così come già avvenuto per l’ambiente e per la prevenzione incendi, anche limitando o abolendo le potestà legislative delle Regioni le cui disposizioni (non sempre giustificate dalla peculiarità territoriale) spesso si vanno a sovrapporre a quelle nazionali generando ovvie confusioni.

La determinazione del corrispettivo e la compilazione del contratto tipo

La Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del contratto tipo, curata dall’Ing. Michele Lapenna, fa riferimento a quanto contenuto nell’’Allegato A al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”, che, definendo un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al superbonus, non costituisce una tariffa e tantomeno un minimo inderogabile. Per una corretta interpretazione della norma e al fine di legare il corrispettivo professionale allo sviluppo delle prestazioni previste e dei soggetti che possono eseguire le stesse, si individuano tre fasi:
  • Verifica dell’Esistente sia ai fini Energetici che Sismici;
  • Progettazione e Direzione Lavori di Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico;
  • Verifica Finale sia ai fini Energetici che Sismici.

Parametri

Nelle schede si riportano in relazione alle tre fasi, per Ecobonus e Sismabonus, tutti i parametri che intervengono nella determinazione del Corrispettivo:
  • Valore delle Opere Esistenti e Nuove;
  • Categorie;
  • Identificazione d’Opera;
  • Aliquote Prestazionali.

Lo Studio di Prefattibilità

Si tratta di una prima analisi dell’edificio finalizzata alla verifica che sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il Superbonus. Questa fase, quindi, precede il conferimento dell’incarico vero e proprio finalizzato alla Progettazione, Direzione Lavori, Asseverazione delle opere di efficientamento energetico e/o di consolidamento statico-miglioramento sismico. Per questa fase propedeutica all’incarico vero e proprio si ritiene opportuno dare indicazioni sul corrispettivo che sarà dovuto al professionista a prescindere dalla possibilità di effettuare l’intervento di efficientamento energetico e/o di consolidamento statico/miglioramento sismico. Questa prestazione professionale e il relativo corrispettivo per essa dovuto non rientrano quindi nel limite delle spese massime ammissibili per cui sono previste le detrazioni relative al Superbonus. Il Corrispettivo dovuto per lo studio di prefattibilità, nell’ipotesi sia possibile l’intervento di efficientamento energetico e/o di consolidamento statico-miglioramento sismico, sarà da considerarsi come una anticipazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento di cui ai capitoli precedenti.

Schemi preventivo di contratto tipo

Sono stati elaborati due schemi di contratto tipo al fine di disciplinare i rapporti tra professionista e committente. Il primo, redatto sotto forma di contratto/preventivo, può essere utilizzato per i casi più semplici mentre il secondo, redatto sotto forma di vero e proprio contratto, potrà essere utile per gli affidamenti più complessi dal punto di vista tecnico ed economico.

Contratto/preventivo

Entrambi gli schemi sono scaricabili in formato modificabile direttamente dal sito del Cni all’indirizzo www.cni.it/pubblicazioni-cni. Il contratto/preventivo si articola in soli cinque articoli e contiene gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente dopo l’abolizione della Tariffa Professionale:
  • Definizione dei Contenuti
  • Prestazioni Escluse
  • Grado di Complessità delle Opere
  • Indicazione delle Prestazioni e Tempi di Espletamento
  • Determinazione del Corrispettivo e del Costo Presunto delle Opere
  • Liquidazione dei Corrispettivi
  • Titoli e Specializzazioni
  • Accettazione da Parte del Committente

Contratto tipo

Il contratto tipo, invece, si articola su quindici articoli e oltre ai punti sopra riportati contiene gli ulteriori elementi sotto riportati:
  • Varianti dell’Accordo
  • Penali
  • Sospensioni – Risoluzione – Recessi
  • Obblighi delle Parti
  • Proprietà degli Elaborati
  • Polizza Assicurativa
  • Controversie

Esempi di casi tipici

Infine, sono stati elaborati esempi di casi tipici a cura degli Ingg. Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio riboni, Umberto Sollazzo,  tenendo conto delle prestazioni professionali previste, del grado di complessità dell’incarico e nel rispetto della dignità professionale, come previsto all’art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012. Nella Determinazione del Corrispettivo si è fatto riferimento ai valori massimi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, così come previsto nel punto 13.1 lett c) dell’allegato A al Decreto del 6 agosto del Ministero Sviluppo Economico. Consiglio Nazionale degli Ingegneri, SuperBonus110 – Aspetti normativi, tecnici ed economici Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178.
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