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Superbonus errori di comunicazione: chiarimenti dal Mef

Il MEF ha precisato che la correzione degli errori della comunicazione dell'opzione del Superbonus deve garantire un'appropriata rappresentazione dei crediti
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Superbonus errori di comunicazione: chiarimenti dal Mef
Superbonus errori di comunicazione. Affronta questa e altre questioni la risposta del Mef a un’interrogazione parlamentare Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rispondendo all’interrogazione parlamentare n.5-06751 è intervenuto in tema di Bonus Facciate e di Superbonus. Per il bonus facciate ha spiegato che è comunque possibile concludere i lavori già in corso – nel caso di opzione dello sconto in fattura – oltre la data di fine anno, ma a una condizione: il saldo della fattura relativa al 10% residuo da dare all’impresa deve essere pagato effettivamente entro il 31 dicembre 2021. Per quanto attiene al Superbonus il MEF fa chiarezza su un punto fornendo una risposta ufficiale per delineare quali sono le linee guida da seguire in caso di errori riscontrati nella comunicazione presentata per scegliere la modalità di fruizione dell’agevolazione stessa.

Sconto in fattura e cessione del credito

Come noto, difatti, la disciplina del Superbonus 110% del decreto Rilancio prevede all’articolo 121 comma 1 la possibilità di scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente fra:
  • lo sconto sul corrispettivo dovuto;
In caso di sconto sul corrispettivo dovuto:
  • l’importo dello sconto è pari all’ammontare massimo del corrispettivo dovuto;
  • lo sconto è concesso dal fornitore , il quale potrà recuperare lo sconto praticato fruendo anch’egli di un credito di imposta di pari importo;
  • il fornitore successivamente può scegliere di cedere a sua volta il credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, vale a dire la possibilità di trasformare la detrazione in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione, da parte del cessionario, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Superbonus e errori di comunicazione: come riparare?

La scelta per fruire in modo indiretto dell’agevolazione è effettuata dal contribuente presentando la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sulle comunicazioni ricevute sin ora sono stati riscontrati diversi errori che possono essere ascritti a numerose tipologie di errore. La questione dubbia è proprio legata alla modalità più idonea per correre “al riparo”, vale a dire capire, in relazione al tipo di errore commesso, come si debbano sostituire o correggere le comunicazioni già inviate per l’optare alla cessione o allo sconto. Gli errori riscontrati, tra l’altro, risultano avere natura sia formale che sostanziale e, dunque, la precisazione del MEF appare puntale su entrambi gli ambiti di correzione. In particolare, è stato chiarito che l’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errore e si sta adoperando a trovare una “soluzione procedurale” idonea per effettuare la correzione degli errori tenendo conto della corretta rappresentazione dei crediti sia in capo ai cedenti che ai cessionari.

Il chiarimento richiesto al MEF

La risposta del MEF in esame riguarda le correzioni della comunicazione che occorre inviare all’Amministrazione finanziaria per optare alla fruizione dell’agevolazione in modo indiretto, con lo sconto in fattura o la cessione del credito. Nello specifico, il chiarimento riguarda l’interrogazione parlamentare che ha come oggetto quello di conoscere «come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del “Superbonus” e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni»

Le motivazioni del MEF

In prima battuta si richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (Prot. n. 283847/2020) che contiene le disposizioni di attuazione del Superbonus ( articoli 119 e 121 del decreto Rilancio DL n.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020), ivi comprese le modalità per presentare la Comunicazione per l’optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. In base a tale provvedimento si prevede che la Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio e che, entro lo stesso termine, si possa inviare una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente. Dunque, entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa, ma decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario. Che potrà:
  • accettarlo (ai fini dell’utilizzo in compensazione o dell’ulteriore cessione)
oppure
  • rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente.
In caso di rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Diverse tipologie di errori

Ciò premesso, nella risposta del MEF si precisa che è emerso – nella fase di compilazione delle comunicazioni e in quella di accettazione dei crediti – la presenza di diverse tipologie di errori. Le molteplici categorie di errori (tra le quali anche l’errata indicazione del cessionario) sono stati rilevati dai soggetti interessati quando erano ormai decorsi i termini per procedere alla correzione o all’invio di una nuova comunicazione. Tra l’altro, quello che è stato rilevato riguarda la tipologia di errori e le conseguenze che essi comportano ai diversi attori in causa. Più in dettaglio, gli errori riscontrati sono di tipo:
  • meramente formali, in tal caso non hanno inciso sulla sostanza del rapporto tra cedente e cessionario;
  • sostanziali, quando hanno riguardato elementi sostanziali (quali ad esempio il codice fiscale del cessionario, l’importo della spesa e del relativo credito ceduto, la tipologia di intervento agevolato e altro) con riflessi per cedente e cessionario.

Superbonus e errori di comunicazione: la risposta del MEF

Il MEF ha chiarito che nella fattispecie descritta nei paragrafi precedenti non si ritiene possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti assunti dai medesimi uffici, bensì di correggere errori (e le relative conseguenze materiali) commessi dai cedenti e dai cessionari in fase di compilazione delle comunicazioni di cui trattasi e di accettazione dei crediti. L’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori finora riscontrate allo scopo di individuare la soluzione procedurale più idonea al fine di assicurare che la correzione degli errori garantisca un’appropriata rappresentazione dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari, anche a tutela degli interessi erariali.
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