Immobiliare

Superbonus per interventi in edifici collabenti, limiti di spesa e condizioni

La spesa massima ammissibile è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2. Rientrano nel limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
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Superbonus per interventi in edifici collabenti, limiti di spesa e condizioni
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 121 del 22 febbraio 2021, tratta del Superbonus in relazione a interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari. Il quesito riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione, con stessa forma e dimensione, di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari cd. “collabenti”, con frazionamento in sei unità immobiliari con impianti (reflui, adduzione e riscaldamento) a servizio sia del fabbricato da demolire e ricostruire, sia di un’altra unità immobiliare che è attigua, già esistente indicato come “casottino”. Il fabbricato è privo di impianto di riscaldamento ed ubicato in zona montana non servita dalle reti del gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica ma solo da corrente elettrica. In aggiunta ai lavori di demolizione e ricostruzione l’Istante intende eseguire interventi antisismici, istallare un impianto di riscaldamento centralizzato, eseguire interventi di isolamento termico dell’edificio (composto dalle due unità collabenti) con il miglioramento di due classi energetiche.
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Sono agevolabili gli interventi inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”

La richiesta di chiarimenti è articolata in 7 quesiti; il primo: per quante unità immobiliari deve essere considerato il limite di spesa massimo previsto per il Sismabonus, vale a dire euro 96.000 per 2 o per 6 unità immobiliari? L’Agenzia conferma che è possibile fruire del Superbonus in relazione agli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico che prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato classificato nella categoria catastale F/2 (due unità collabenti) sempreché gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia. La spesa massima ammissibile è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, cosi come indicati all’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Rientrano nel limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali, ad esempio, il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso delle due unità collabenti F/2 .

Niente Superbonus in unità collabenti prive di impianto di riscaldamento

Riguardo agli altri quesiti, che vertono sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale per la realizzazione del cappotto esterno, dell’impianto di riscaldamento centralizzato e di un impianto di smaltimento reflui ed un impianto di adduzione acqua centralizzato, la risposta è invece negativa, in considerazione del fatto che il complesso immobiliare oggetto dell’intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento; pertanto, le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse al Superbonus, che non spetta neanche con riferimento alle spese di efficientamento energetico afferenti l’unità immobiliare autonoma definita “casottino”, anche essa sprovvista di impianto di riscaldamento.

Lo Stato di avanzamento lavori per ottenere il Superbonus

L’ultima richiesta di chiarimento riguarda i due Sal (Stato di avanzamento lavori) per l’ottenimento del Superbonus, che devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2021: è possibile ultimare nel 2022 le lavorazioni non incluse nel Superbonus, come, ad esempio pavimenti, rivestimenti, opere esterne ed altro? L’Agenzia risponde che si potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi ovvero nell’ipotesi che – alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo – per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
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