Immobiliare

Superbonus e contributi ricostruzione post-sisma sono cumulabili

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, conferma la compatibilità dei contributi specificandone le regole
Condividi
Superbonus e contributi ricostruzione post-sisma sono cumulabili
Superbonus  e contributi ricostruzione post-sisma sono compatibili? L’Agenzia delle Entrate dice sì. Con la Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, il Fisco fornisce infatti chiarimenti sulla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e il cd. Superbonus, la detrazione spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazione, dalla legge n.77 del 17 luglio 2020).

La compatibilità tra contributi e Sismabonus

Il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il Sismabonus il contributo pubblico si basa sulla distinzione tra le diverse finalità. Che sono finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, e realizzare opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio. In tal senso, l’Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha stabilito che i soggetti aventi i requisiti per la concessione di contributi per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, possono fruire delle detrazioni fiscali solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017. La finalità del Sismabonus (riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico) non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici, nè laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
 Approfondisci la tematica su HSE+:

Le spese per il recupero vanno sottratte dalle spese per la riqualificazione

Attenzione, però: le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Analogo principio è ribadito anche all’articolo 7 dell’Ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, adottata dal Commissario straordinario del Governo, anche per gli interventi edilizi effettuati su edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 per i quali spetta il Superbonus. Successivamente, con l’Ordinanza commissariale n. 111 del 2020, è stato stabilito che:
  • il Superbonus, nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
  • è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma;
  • il Superbonus spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente; eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

Quando si applicano le agevolazioni fiscali

In base ai principi sopra richiamati,  l’Agenzia precisa che le agevolazioni fiscali si applicano:
  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, per le spese sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia).
È quindi possibile fruire del Sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici. Inoltre, anche il Superbonus, si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, l’Agenzia ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”. Mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento. Pertanto, a titolo esemplificativo, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura). Che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale. Per le successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale. Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...