Superbonus: 9 domande e risposte sui punti più critici

Enea fornisce dettagliate risposte, condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate, alle domande più frequenti sul Superbonus, la detrazione fiscale del 110 per cento introdotta dal cd Decreto Rilancio.
Spese per interventi iniziati prima del 1° luglio 2020
La prima domanda riguarda le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi iniziati prima di tale data: a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna produrre in questi casi?
La norma (il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio”) non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applichi alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.
Pertanto, tutti gli interventi “trainanti” fruiscono dell’aliquota del 110% se sono rispettati i requisiti tecnici e il limite della spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.
Tali vincoli e requisiti sono:
a) i limiti di spesa differenziati per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;
b) il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi Dm Ambiente 11 ottobre 2017);
c) l’allaccio alla rete di teleriscaldamento (quando agevolabile);
d) l’installazione di caldaie a biomassa (quando agevolabile).
e) il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La documentazione da produrre in questi casi è quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.
Più interventi trainanti in contemporanea
Alla domanda n. 2: se è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente, la risposta è si, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020: “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”
Interventi su parti comuni di edifici condominiali in zone sismiche
Risposta negativa, invece, alla domanda n. 3, sull’ammissibilità, tra gli interventi trainati, di quelli su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Infatti, gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica sono compresi tra quelli “trainanti” e la disciplina della detrazione ad essi relativa, è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti, e come tale spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce.
Impianti di climatizzazione invernale
La domanda n. 4 riguarda gli impianti di climatizzazione invernale: sono richiesti per usufruire di Ecobonus e Superbonus? La risposta è affermativa per entrambe le detrazioni. L’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e senza limiti di potenza minima inferiore. L’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Attestati di prestazione energetica (Ape)
Nella risposta alla domanda n. 5 si affrontano diversi aspetti legati alla redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam, utili a dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche:
a) criterio di classificazione energetica: va usato quello previsto dal Dm 26 giugno 2015, oppure il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale, a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche;
b) servizi energetici da prendere in considerazione per l’Ape-post negli edifici unifamiliari: sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari;
c) chi firma l’Ape: il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici;
d) APE nei catasti regionali: gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale;
e) Ape-ante in lavori iniziati prima del 1° luglio 2020: deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
Spesa massima ammissibile per gli interventi trainati
Sul tema delle spese ammissibili, alla domanda n. 6: come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l’Ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile, la risposta è: la spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Per quanto riguarda le spese ammesse nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
Ponti termici
La domanda n. 8 è prettamente tecnica e tratta dei ponti termici, il cui contributo non è incluso nel calcolo della trasmittanza delle strutture opache, come riportato nella tabella in allegato E del Dm 8 agosto 2020. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici?
Si – è la risposta – i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi”.
Prezzi di riferimento per un progetto di riqualificazione energetica
L’ultima domanda pone la questione dei prezzi a cui fare riferimento nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, per il rilascio dell’asseverazione.
Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del Dm 6 agosto 2020 (cd. decreto requisiti Ecobonus). I prezzi di cui all’Allegato I del medesimo decreto sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A, quando l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.