Immobiliare

Superbonus nei Condomini misti: la procedura da seguire

Gli interventi e i finanziamenti devono essere approvati con la maggioranza e devono rappresentare almeno un terzo del valore dell'edificio
Condividi
Superbonus nei Condomini misti: la procedura da seguire
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 620/2021, in tema di Superbonus, tratta la procedura da seguire nel caso di imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato. A seguito dell’alienazione del patrimonio immobiliare di un’amministrazione pubblica,  si sono venute a verificare situazioni di proprietà condominiale (cd. Condomini misti) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà dell’amministrazione non ancora venduti. Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire del Superbonus per interventi sulle parti comuni. Considerato che l’amministrazione non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati. Tuttavia, non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell’assemblea all’esecuzione degli interventi e, in particolare, all’accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo. Questa procedura può ritenersi corretta?

Condomini misti e Superbonus: serve la maggioranza dell’assemblea

L’Agenzia esprime parere positivo: gli altri condomini, diversi dall’amministrazione pubblica, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio Infatti, “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.” ( comma 9-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, inserito dal decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020).

Uno o più condomini possono accollarsi l’intera spesa

La disposizione consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 620/2021  
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...