Immobiliare
Superbonus, due chiarimenti su unità collabenti ed enti equiparabili agli ex Iacp
Agenzia delle Entrate: un intervento di ristrutturazione edilizia su un immobile esistente F/2 può fruire dell'agevolazione se si dimostra che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su due aspetti dell’applicazione del Superbonus (art. 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 17 luglio 2020). Ovvero, interventi realizzati su unità collabenti (F2) e interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Ristrutturazione di rudere senza prove di impianto di riscaldamento
Nella risposta n. 161 dell’8 marzo 2921, l’Agenzia esamina la prospettata ristrutturazione, con 1) realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno; 2) installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante; 3) installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici, in un immobile all’interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo. Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni, è privo di qualsiasi infisso e presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati. Con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto. L’Agenzia ricorda che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo. E che sussistano tutte le altre condizioni.Le condizioni per le unità collabenti
In particolare, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile mediante un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005. E che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). A condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi. Purché al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, sia raggiunta una classe energetica in fascia A.” Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia ritiene che l’intervento di ristrutturazione edilizia, comprensivo di interventi antisismici e di efficienza energetica sull’immobile esistente iscritto nel catasto fabbricati (F/2), può fruire dell’agevolazione, se si dimostra, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non è necessario produrre l’Ape iniziale.Approfondisci la tematica su HSE+: |
Interventi a cura di un ente pubblico che svolge le attività tipiche degli ex Iacp
Nella risposta n. 162 dell’8 marzo 2921, L’Agenzia tratta il caso di un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale con il compito di mettere a disposizione alloggi economici per categorie svantaggiate, attraverso la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e l’attuazione di interventi di edilizia convenzionata e agevolata. L’ente svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp) e gestisce, tra l’altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico. L’Agenzia ricorda che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi al Superbonus e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli Iacp, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. L’applicazione delle disposizioni normative presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.