Immobiliare

Cessione del credito con Superbonus: una comunicazione per ogni opera

Attenzione alle nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un caso collegato a diversi interventi edilizi
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Cessione del credito con Superbonus: una comunicazione per ogni opera
L’Agenzia delle Entrate ritorna sulla questione della cessione del credito e Superbonus analizzando un caso in cui venga collegato a diversi interventi edilizi.

Il quesito posto

Veniva posto un quesito relativamente alla cessione del credito per gli interventi fiscali connessi a determinati interventi edilizi (Superbonus), in particolare si chiedeva se la scelta doveva essere fatta con riferimento ad ogni singolo intervento (“trainante” e/o “trainato”) o se la scelta debba interessare l’operazione complessivamente realizzata. In altri termini, a fronte di un intervento “trainante” e tre interventi “trainati” andranno compilate comunicazioni distinte in relazione ai diversi interventi? E se sì, è possibile effettuare la cessione del credito alla banca solo per l’intervento “trainante” e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati”, senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d’imposta?

Tanti moduli quanti sono gli interventi e i relativi crediti “ceduti”

Gli interventi “trainante” e “trainato” sono oggetto di autonome comunicazioni di cessione del credito d’imposta e, per ciascuno di essi, è possibile scegliere diverse modalità di utilizzo dell’agevolazione (cessione del credito per alcuni interventi e detrazione diretta in dichiarazione per gli altri interventi) nonostante gli interventi siano collegati tra loro. In particolare, l’Agenzia offre due importanti precisazioni richiamando la precedente circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020:
  • il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi;
  • il limite massimo di importi ammessi in detrazione nella dichiarazione dei redditi è dato dalla somma delle spese riferite ai diversi interventi realizzati (e ammessi), comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto in fattura;
È, dunque, possibile per i contribuenti presentare distinti moduli per la comunicazione dell’opzione, un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.

La detrazione in dichiarazione dei redditi non va trasmessa

Diversamente, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario trasmettere all’Agenzia delle entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione, indipendentemente dal tipo di intervento. In altri termini, chi vuole avvalersi della cessione del credito per i lavori eseguiti deve inviare all’Agenzia tanti moduli quanti sono gli interventi, “trainante” e “trainato”, eseguiti. Diversamente, chi vuole usufruire della detrazione, non deve inviare alcuna specifica comunicazione.

Considerazioni finali 

In altri termini, l’interpello chiarisce che chi vuole avvalersi della cessione del credito per i lavori eseguiti deve inviare all’Agenzia tanti moduli quanti sono gli interventi, “trainante” e “trainato”, eseguiti. Diversamente, chi vuole usufruire della detrazione, non deve inviare alcuna specifica comunicazione. Analogo discorso nelle ipotesi in cui su diversi interventi si scelga in parte la cessione del credito ed in parte la detrazione nella dichiarazione dei redditi: solo gli importi oggetto di cessione del credito dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 279 del 19 maggio 2022 è disponibile qui di seguito in free download.
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