Due deputati della Camera hanno presentato l’
interrogazione n. 5/06630 al 
Ministro dell’Economia e Finanze (Mef) in merito ad alcune questioni legate all’
utilizzo del Superbonus che, a giudizio degli interroganti, necessitano di ulteriori chiarimenti per rendere più agevole l’applicazione del beneficio fiscale ed evitare possibili richieste di restituzione dell’indebita fruizione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il Mef ha risposto punto per punto.
Il proprietario al 50% ha diritto all’agevolazione?
Il comma 10 dell’articolo 119 prevede che le persone fisiche aventi diritto possono beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi realizzati sul 
numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; appare necessario chiarire se, in caso di
 demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all’
agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio.
Il Mef precisa che la limitazione del Superbonus agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari 
non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso 
non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento. 
L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.
Barriere architettoniche, anche i montascale?
dal 1° gennaio 2021 è possibile usufruire del Superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati 
in favore di persone di età superiore a 65 anni; gli interventi agevolabili devono avere come oggetto gli 
ascensori e i montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale sono comunque equiparati agli ascensori ai fini dell’applicazione della detrazione.
Il Mef osserva che gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi sono ammessi al Superbonus 
a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Uno specifico chiarimento in tal senso sarà contenuto in una 
circolare dell’Agenzia delle entrate in corso di predisposizione con la quale saranno forniti ulteriori criteri interpretativi per l’applicazione del Superbonus.
    
Condominio difforme ma alienabile per ravvedimento
Andrebbe chiarita la possibilità di accedere al beneficio del Superbonus, senza che l’Agenzia delle entrate revochi il credito d’imposta, per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.
Il Mef risponde positivamente, evidenziando che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e che
 la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Massimali per pannelli solari, anche le sonde geotermiche?
Sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche.
Anche in questo caso, il Mef fornisce un parere positivo, poiché tra gli interventi cosiddetti “trainanti” oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica 
anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.