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Superbonus 110%, nuovi chiarimenti ENEA su coibentazione e lavori parziali

Le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite nel SAL
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Superbonus 110%, nuovi chiarimenti ENEA su coibentazione e lavori parziali
Nuovi chiarimenti sull’utilizzo del Superbonus 110% e sui lavori ammessi allo sconto. L’ENEA – Agenzia nazionale governativa per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – si è espressa recentemente sui lavori parziali e di coibentazione, riportando quanto emerso a seguito del confronto avuto con il Ministero della Transizione Ecologica. Ma cosa cambia?

Superbonus 110%, nuovi chiarimenti su lavori parziali

Uno dei punti cardine dell’ultimo avviso ENEA, pubblicato sul sito dell’Agenzia il 31 agosto 2021, riguarda i lavori trainanti e parzialmente intrapresi. Va ricordato, a tal proposito, che il il Superbonus spetta in caso di:
  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Gli interventi trainanti

Tutte queste attività rientrano tra gli interventi definiti “principali o trainanti”, ai quali il legislatore aggiunge poi i cd. “Interventi aggiuntivi o trainati”. Si tratta nello specifico, di tutte quelle spese per i lavori eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, tra cui rientrano:
  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
Come previsto dalla legge, il soggetto che desidera beneficiare del bonus deve comunicare quali sono gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Il tutto può avvenire in via telematica, utilizzando l’apposito modello contenente lo Stato di avanzamento lavori (SAL). In merito a questo passaggio, l’ENEA ha ribadito che: “le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori”. Ovviamente, per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire:
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110%, quando la coibentazione è ammessa

L’ENEA si è espressa anche in merito agli interventi di coibentazione, specificando quando gli stessi danno diritto al Superbonus 110% e quando – al contrario – i beneficio non è riconosciuto. Va detto, a tal proposito, che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, il legislatore ha ammesso al Superbonus anche i lavori di coibentazione del tetto. Ora, alle limitazioni già esistenti (e requisiti imposti al richiedente per l’ottenimento dello sconto), vanno però aggiunte le nuove indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica che, come accennato sopra, tramite l’ENEA ha fatto sapere che: “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”. In questo caso, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore:
  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito, comunque, avranno a loro volta la facoltà di cessione.
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