Immobiliare

Super-sismabonus senza allegato B, si con SCIA ante luglio 2020

Per il super-sismabonus la compilazione del modello "B" aggiornato da D.M. n. 329/2020 attestante la congruità delle spese, non è necessario se la SCIA è antecedente al 1° luglio 2020
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Super-sismabonus senza allegato B, si con SCIA ante luglio 2020
La possibilità di fruire per gli interventi antisismici del Superbonus del 110% è stato argomento di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 10 marzo, quando l’Amministrazione ha chiarito che la mancata dell’attestazione della congruità delle spese non preclude l’accesso al Superbonus del 110% in caso di SCIA antecedente al 1° luglio 2020. L’Agenzia delle entrate è intervenuta con la risposta n. 168 affermando che l’eventuale mancanza del requisito di congruità delle spese – attestato mediante la compilazione del nuovo modello “B” modificato dal D.M. n. 329/2020 – nel caso in cui la pratica edilizia relativa alla SCIA è presentata antecedente al 1° luglio 2020, non ostacola l’accesso al Superbonus.

Il caso sottoposto all’Agenzia

L’Amministrazione analizza l’istanza di un contribuente che deve effettuare un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 – che, al termine dei lavori, saranno destinate all’uso abitativo. La richiesta del titolo abilitativo è stata presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione finalizzata alla sicurezza statica e antisismica senza variazione volumetrica. L’istante ha inoltrato la SCIA, ma il modello B, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico, non contiene l’aggiornamento effettuato dal D.M. n. 329/2020.

L’attestazione di riduzione del rischio sismico

L’Agenzia delle entrate nel ricordare che il decreto citato n. 329/2020 ha aggiornato la modulistica del D.M. n. 58/2017, in modo tale che l’allegato B – appunto l’attestazione della riduzione del rischio sismico – possa essere utilizzando sia per le pratiche relative al Sismabonus che quelle per le quali spetta la detrazione maggiorata. Quanto detto rispetta le ultime indicazioni previste dall’articolo 119 del decreto Rilancio che, nella versione aggiornata, dispone che “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”. In particolare, quando l’allegato “B” è utilizzato ai fini del “Super-sismabonus” il modello relativo all’asseverazione del progettista dovrà contenere/compilare anche la dichiarazione relativa appunto alla congruità delle spese. Per completezza sempre ai fini del “Super-sismabonus” ricordiamo che anche per l’asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, infine, è stato aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 – SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.
Documentazione Presentazione
Cronologia Asseverazione del progettista Prima dell’inizio dei lavori
Attestazione del direttore dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento Al termine dei lavori
Attestazione del collaudatore statico, se presente  Al termine dei lavori  

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici

E’ importante ricordare per avere un quadro omnicomprensivo delle norme che lo scorso 2 febbraio il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con il parere RU n. 0031615 ha affermato che “l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori. A fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus“. Ai fini del Super-sismabonus è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese“.

La risposta n. 168 dell’Agenzia

Per quanto sin qui esposto, ripercorrendo tutta la normativa del Superbonus e il distinguo fra gli interventi trainanti e quelli trainati, l’Amministrazione finanziaria dopo aver evidenziato le differenze di cui ai paragrafi precedenti afferma che l’attestazione della congruità delle spese, inserita nel nuovo “Allegato B”, risponde a una mera esigenza di semplificazione degli adempimenti. Pertanto, nel caso prospettato dall’istante la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al1° luglio 2020, non pregiudica l’accesso al Superbonus.
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