Amministratore di condominio, via libera allo studio associato: la Corte d’Appello di Firenze legittima la nomina
Con il Decreto del 12 maggio 2025, la Corte d’Appello di Firenze ribadisce un principio già accolto dalla Cassazione: anche uno studio professionale associato, sebbene privo di personalità giuridica, può legittimamente ricevere l’incarico di amministratore di condominio. Una pronuncia che apre alla modernizzazione delle strutture di gestione.
Lo studio associato come amministratore di condominio: la vicenda giudiziaria
La questione giunta all’attenzione della Corte d’Appello di Firenze riguarda la nomina di uno studio professionale associato come amministratore di un condominio. L’incarico, conferito ad un’associazione composta da due professionisti con poteri disgiunti, è stato oggetto di impugnazione da parte di due condomini, che ne contestavano la legittimità in quanto conferito a un soggetto privo di personalità giuridica.
A parere dei reclamanti, l’associazione non poteva ricevere un mandato in assenza di un referente fisico individuato con atto formale, come richiesto dall’art. 1129, co. 2, c.c.
La Corte respinge le censure, rilevando che: “…non vi era alcuna necessità di procedere all’individuazione della persona fisica che, all’interno dello studio predetto, avrebbe avuto la specifica funzione di operare concretamente quale amministratore per il Condominio in oggetto”.
I giudici chiariscono che “la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici anche a soggetti privi di personalità giuridica, come le associazioni professionali (Cass. civ. n. 2332/2022 e n. 3128/2016)”.
Soggettività funzionale e apertura normativa
Il provvedimento ribadisce un principio ormai affermato in giurisprudenza: l’assenza di personalità giuridica non preclude il riconoscimento di una “capacità attenuata” in capo a soggetti collettivi come gli studi associati. Nella motivazione si legge chiaramente: “Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici”.
La Corte prosegue richiamando l’insegnamento di Cass. n. 22840/2006, sottolineando che: “È ragionevole pensare – avuto riguardo al continuo incremento dei compiti – che [gli incarichi] possano venire assolti in modo migliore dalle società (di servizi), che nel loro ambito annoverano specialisti nei diversi rami”.
Quanto al disposto dell’art. 71-bis, co. 3, disp. att. c.c. – norma che consente la nomina di società come amministratori – i Giudici precisano che: “Tale previsione […] non può intendersi come idonea ad escludere tale possibilità in capo alle associazioni professionali”.
La lettura fornita dalla Corte si fonda sul principio generale della capacità giuridica generalizzata delle persone collettive, in assenza di esplicite preclusioni normative. L’interpretazione proposta si orienta quindi verso una valorizzazione delle forme organizzative più funzionali alla complessità del ruolo dell’amministratore, in un’ottica di efficienza gestionale.