Immobiliare

Sismabonus, congruità spese e prestazioni professionali. Come calcolarli?

Il CSLP chiarisce i criteri per calcolare i prezzi unitari nella dichiarazione di congruità delle spese, gli oneri professionali e spiega come applicare il requisito del passaggio di classe sismica
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Sismabonus, congruità spese e prestazioni professionali. Come calcolarli?
La Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il monitoraggio dell’applicazione del dm n. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate, ha esaminato una ulteriore serie di quesiti posti da soggetti istituzionali in relazione all’applicazione di Sismabonus, Super Sismabonus e Super Ecobonus. Ecco le risposte 2/2021 ai quesiti raccolti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Prezzi unitari per la dichiarazione di congruità delle spese

Tra i requisiti per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, è specificatamente richiesta la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo introdotti dal dm 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”). In tal senso, l’Allegato “A” al citato decreto prescrive al punto 13.1 che la documentazione che deve essere predisposta da Tecnico abilitato comprenda il computo metrico estimativo e l’asseverazione sul rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, secondo i seguenti criteri:
  • i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi riportati nei prezzari Regionali (o delle province autonome) territorialmente competenti, in alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide Dei sui “Prezzi informativi dell’edilizia”;
  • nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino voci pertinenti si può determinare i nuovi prezzi in maniera analitica, eventualmente avvalendosi dei prezzi indicati nell’Allegato I.

Come utilizzare i prezzari regionali

In merito al problema dell’eventuale gerarchia delle voci di cui al punto a):
  • i prezzari Regionali devono essere utilizzati in modo prioritario ricorrendo ai prezzari delle guide Dei solo in caso di mancanza di riferimenti specifici alle singole voci?
  • Oppure la dizione “in alternativa” consente al progettista di usare gli uni o gli altri a proprio giudizio?
  • In un singolo computo metrico estimativo sarà quindi possibile fare riferimento contemporaneamente ad alcune voci dei prezzari Regionali e ad altre voci dei prezzari Dei, e poi eventualmente anche a nuovi prezzi determinati analiticamente?
La Commissione consultiva ritiene che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezzari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi.

Oneri per prestazioni professionali, come detrarli?

L’Allegato “A” al dm 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici” afferma al punto 13.1.c) che sono ammessi alla detrazione anche gli oneri per:
  • le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi,
  • la redazione dell’Attestato di prestazione energetica,
  • l’asseverazione, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
Gli Allegati “1” e “2” all’altro dm 6 agosto 2020 (“Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.”) riportano i moduli “tipo” delle asseverazioni dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 della Legge 77/2020, che dovranno essere redatte e presentate da parte del Tecnico abilitato. In tali moduli compaiono sempre e soltanto i riferimenti sui costi dei lavori e non c’è traccia di dove debbano essere inseriti ed esplicitati gli oneri per le prestazioni professionali. L’intendimento è quello di inserire gli oneri per prestazioni professionali all’interno dei costi inerenti i lavori? Ma ciò non appare fattibile in quanto nei moduli vengono richiesti i costi per ogni singolo intervento (o per ogni tipologia), mentre le prestazioni professionali sono da considerare nella loro interezza e non sono frazionabili per singolo intervento.

Le spese da inserire nel portale Enea

La Commissione evidenzia che nel modello implementato nel portale Enea, alla voce “ammontare complessivo delle spese vanno inseriti tutti i costi, compreso anche quello relativo alle asseverazioni, in coerenza con il dettato del comma 15 dell’art. 119 del dl 34/2020: “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.” A tal proposito, al fine di facilitare gli utenti, nei relativi campi del portale, è stata inserita un’apposita lunetta esplicativa che chiarisce le spese da inserire, tra cui gli oneri professionali. Gli onorari relativi alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento; nel caso di appartenenza alla stessa categoria di opere (edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche) gli onorari corrispondenti potranno essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi.

Passaggio di classe sismica, cos’è e come applicarlo

Il Mit, con decreto 329/2020, ha modificato l’asseverazione di cui al dm 58/2017, introducendo l’opzione “nessun salto di classe” accanto a quelle esistenti (superamento di una classe o di 2 o più classi). ll decreto interministeriale del Mise-Mit dell’agosto 2020, all’art. 2 comma 1 lettera b) punti (iv), (v), (vi), (vii) , per gli interventi di ecobonus, dispone che gli interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, possono riguardare:
  • le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida Ape;
  • i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
  • i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o piu’ classi di rischio sismico inferiori.

Come devono essere interpretati i riferimenti al “passaggio di classe” sismica alla luce dei riferimenti su cui si basa la legge primaria?

La Commissione segnala che i punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b del decreto interministeriale  del 6 agosto 2020, si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del dl 63/2013 – che è tutt’ora vigente – e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale. Diversamente quando l’art. 2 comma 1, del “decreto requisiti ecobonus”, si riferisce al superbonus 110% cita espressamente l’art. 119 del dl 34/2020. Ciò premesso, il comma 2.quater si riferisce agli interventi che danno diritto alla detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica; 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c’è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell’involucro edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015. Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all’80% mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all’85%. Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all’interno dell’art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii. In definitiva quanto sopra non si applica al Super Ecobonus, ma esclusivamente a quanto disciplinato dal comma 2.quater.1 dell’art. 14 dl 63/2013.
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