Immobiliare

Sismabonus: quando va presentata l’asseverazione?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i casi in cui si può beneficiare dell'agevolazione fiscale anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo
Condividi
Sismabonus: quando va presentata l’asseverazione?
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 26 dell’8 gennaio 2021, in tema di Sismabonus, e più in dettaglio del rilascio di asseverazione successiva all’inizio dei lavori, ha chiarito che il beneficio fiscale per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Fermo restando il fatto che l’asseverazione deve, comunque, essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito. Inoltre, stante il contenuto letterale della disposizione normativa deve sussistere:
  • la piena proprietà dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione
  • l’effettuazione di lavori edili e infine
  • la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate si basa su quanto già precisato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio tecnico centrale. Che con, la propria nota del 5 giugno 2020 n. 4260, aveva chiarito che “tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al D.M. n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal Sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli acquirente delle predette unità immobiliari”.

Le novità delle Leggi di bilancio 2017 e 2018

Tutto ciò premesso, risulta opportuno ricordare che a seguito della Legge di Bilancio 2017 e della Legge di Bilancio 2018 sono state previste le seguenti “novità”:
  • Sismabonus 2017: a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003, tali da determinare il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto, la detrazione anziché essere del 50%, spetta al 70%. Se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione, invece, è pari all’80%;
  • Sismabonus condomini 2017: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, che portano il passaggio ad una classe inferiore spetta una detrazione del 75%, due classi 85%, per un limite massimo di 96.000 euro.

Quattro categorie di rischio sismico

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si è provveduto a raggruppare in 4 categorie diverse il rischio sismico dei comuni italiani, sulla base non solo della frequenza e della violenza dei terremoti ma anche del c.d. PGA, ovvero, il picco di accelerazione al suolo, usato per valutare l’ampiezza del moto sismico. In base a tale provvedimento. Pertanto, ecco quali sono le zone 1, 2 e 3 a rischio sismico:
  • Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g.];
  • Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
  • Zona 3 – Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti;
  • Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici.
Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...