Immobiliare
Sismabonus, l’asseverazione tardiva non dà accesso alle maggiori detrazioni
L’asseverazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire e comunque prima dell'inizio dei lavori
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 508 del 2 novembre 2020, interviene sulla detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con asseverazione successiva all’inizio dei lavori. Chiarendo alcuni dei dubbi legati all’applicazione del Sismabonus in caso di asseverazione tardiva.
Il quesito
A porre il quesito è una società proprietaria di un capannone industriale sito in zona sismica 3, che ha iniziato lavori di ristrutturazione mediante parziale demolizione e ricostruzione. E chiede chiarimenti in merito al termine di allegazione dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio.Il parere dell’Agenzia
L’agevolazione cd Sismabonus è stata riconosciuta per gli interventi riguardanti immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione”. Tale orientamento è stato ulteriormente specificato riguardo a “interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione”. Pertanto, il caso prospettato nel quesito rientra nella previsione normativa che ha disposto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se dagli interventi attuati deriva una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, sono previsti maggiori percentuali di detrazione. Nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio. E nella misura dell’80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio.L’asseverazione deve essere allegata alla Scia
Condizione indispensabile per accedere all’agevolazione è che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Un’asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo non consente l’accesso alla detrazione. Il deposito dell’asseverazione effettuato dall’Istante successivamente alla presentazione della Scia e all’inizio dei lavori deve essere considerato tardivo. Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni.Riferimenti normativi
- Articolo 16 bis, comma 1-quater del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Sismabonus)
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, (come modificato dal Dm n. 65 del 7 marzo 2017, e dal Dm 9 gennaio 2020 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, e modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati)
- Risoluzioni Agenzia delle Entrate 22/E del 12 marzo 2018 e 34/E del 25 giugno 2020 (Sismabonus)
- Circolari Agenzia delle Entrate 13/E del 31 maggio 2019 e 19/E dell’8 luglio 2020 (Asseverazione tardiva).