Immobiliare
Sismabonus acquisti precluso per le operazioni concluse dal 1° luglio in poi
Non si può usufruire del sismabonus acquisti se l’acquirente di un immobile sottoscrive il contratto definitivo di compravendita dopo il 30 giugno 2022
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Sismabonus acquisti: la risposta del Fisco n. 384 del 20 luglio 2022 individua i limiti temporali per usufruire della agevolazione.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il quesito risolto dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 384 del 20 luglio 2022 riguarda l’applicazione del Superbonus alla compravendita di un immobile residenziale per il quale l’acquirente può beneficiare del sisma bonus acquisti. Nel caso di specie il quesito verte non sulle modalità di applicazione bensì sui limiti temporali previsti dalla normativa. Nel caso analizzato l’istante, il 24 maggio 2021, con la sottoscrizione del preliminare di vendita, aveva versato la caparra. Il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale sconto in fattura. Però, a causa dei rallentamenti dei lavori dovuti al costruttore, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. Le domande poste dall’istante sono due:- nonostante il rinvio della consegna dell’immobile, se si poteva ugualmente beneficiare del Superbonus;
- se entro il 30 giugno 2022, versando un secondo acconto, si poteva usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.