Immobiliare

Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell’asseverazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non serve neanche dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell'intervento
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Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell’asseverazione
L’Agenzia delle Entrate e la Commissione per il monitoraggio del Sismabonus confermano che non serve inserire il costo dell’intervento di riduzione del rischio sismico nell’asseverazione, a cura di professionisti abilitati, che ne attesta l’efficacia, al fine di ottenere il Sismabonus acquisti. Ovvero la detrazione fiscale per gli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione con vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Cosa occorre indicare nell’asseverazione

Nel modello di asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo edilizio entro l’avvio del cantiere (Allegato B Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020) occorre indicare:
  • il prezziario utilizzato per la stima dei lavori;
  • l’importo complessivo dell’intervento (comprese le spese professionali);
  • l’importo complessivo dei lavori.
Nel caso di Sismabonus acquisti, però, non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione del modulo dedicata all’indicazione del costo complessivo dell’intervento. Dato che la detrazione fiscale si determina sulla base del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Senza relazione, quindi, col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione (che invece va indicato negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti). Tale parere è stato espresso rispondendo a un quesito posto da un’impresa di costruzioni e ristrutturazioni, proprietaria di un compendio immobiliare su cui risultavano preesistenti fabbricati, che aveva presentato il progetto antisismico sull’immobile, privo dall’asseverazione della classe di rischio. In quanto alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del Sismabonus.

Chiarimenti sull’asseverazione tardiva

Per quanto riguarda l’asseverazione tardiva, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva già chiarito che “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 – data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 – e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico”.

Non serve redigere il computo metrico estimativo dei lavori

Per quanto riguarda il computo metrico estimativo, la Commissione Consultiva per il Monitoraggio del Sismabonus ha precisato che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (Sismabonus acquisti), non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori. E non deve essere compilata la sezione del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento. Agenzia delle Entrate, risposta n.366/2021
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