Immobiliare
Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell’asseverazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non serve neanche dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell'intervento
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L’Agenzia delle Entrate e la Commissione per il monitoraggio del Sismabonus confermano che non serve inserire il costo dell’intervento di riduzione del rischio sismico nell’asseverazione, a cura di professionisti abilitati, che ne attesta l’efficacia, al fine di ottenere il Sismabonus acquisti. Ovvero la detrazione fiscale per gli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione con vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Cosa occorre indicare nell’asseverazione
Nel modello di asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo edilizio entro l’avvio del cantiere (Allegato B Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020) occorre indicare:- il prezziario utilizzato per la stima dei lavori;
- l’importo complessivo dell’intervento (comprese le spese professionali);
- l’importo complessivo dei lavori.