Sismabonus acquisti con frazionamenti: come individuare le unità immobiliari?
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 256/2020, interviene sulla corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa entro il quale usufruire della detrazione fiscale, in caso di frazionamenti.
Il quesito: interventi su immobile in zona sismica 3
Una società proprietaria di un immobile in zona sismica 3, accatastato come unico ma costituito da diverse unità, intende effettuare, su tale immobile, a partire dall’anno 2020 “interventi di miglioramento sismico … volti ad ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico”.
Prima dell’inizio di detti lavori, l’istante dichiara che l’immobile “essendo costituito da diverse unità verrà frazionato e ri-accatastato …in diverse unità (almeno 15); pertanto, chiede di poter beneficiare di tante detrazioni (Sismabonus) quante le unità create, entro il tetto massimo previsto, per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari.
La società ricorda che la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 chiarisce che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili, sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale (zone sismiche 1, 2 e 3) e il tipo di utilizzo (abitazione principale o attività produttive), e include i soggetti passivi Ires, possessori o detentori, in base a un titolo idoneo, di un immobile, tra i beneficiari dell’agevolazione Sismabonus, in relazione alle spese sostenute per interventi agevolabili, qualora le stesse rimangono a loro carico.
Considerato che la norma in commento non pone ulteriori vincoli di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l’istante sostiene che l’ambito applicativo dell’agevolazione debba intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.
Il parere dell’Agenzia: le unità immobiliari sono quelle censite all’inizio dell’intervento
Con riferimento alla tipologia di immobili oggetto della detrazione Sismabonus, l’Agenzia, con la risoluzione 34/E del 25 giugno 2020 ha accolto un principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva in sé ma incide solo sul piano contabile e fiscale, e ha applicato tale principio anche agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione Sismabonus.
In merito alla corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa ai fini della detrazione Sismabonus, nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori, anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la società possa individuare il limite di spesa per il Sismabonus sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione.