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Prevenzione incendi in condominio: i compiti dell’amministratore

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Tra i compiti dell’amministratore di condominio, previsti dall’art. 1130 c.c., rientrano anche quelli relativi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolar modo normativa che riguarda le attività di prevenzione incendi.
Tra i compiti dell’amministratore di condominio, previsti dall’art. 1130 c.c., rientrano anche quelli della le attività di prevenzione incendi. Per approfondimenti sul ruolo e sui compiti si rimanda al nuovo e-book “La normativa antincendio in condominio e le responsabilità dell’amministratore in tema di prevenzione”, di Giancarmine Nastari e Roberto Rizzo.

Prevenzione incendi: delimitazione della materia

È senza dubbio importante definire il termine di “Prevenzione Incendi” che possiamo ritrovare all’art. 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n.557 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi” con il quale si definisce come la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentanti misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Inoltre, all’interno del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nello specifico all’art. 46, commi 1 e 2 è possibile trovare il vero concetto di prevenzione incendi, che si riporta nel seguito.

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Nei luoghi di lavori devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Infine, è utile ricordare che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.

Tale vigilanza viene realizzata attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti su iniziativa dello stesso Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Durante suddetto attività può avvalersi del supporto di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

L’amministratore deve partire col piede giusto

Nel caso specifico del condominio, l’amministratore di condominio a seguito di nuova nomina, dopo il regolare passaggio di consegne con il collega uscente, nel caso in cui sia presente un’attività soggetta deve provvedere quanto prima a comunicare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La suddetta dichiarazione deve contenere:

  •  le generalità e il domicilio del nuovo responsabile dell’attività soggetta;
  •  specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
  •  l’impegno a osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività indicati all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l’impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
  •  l’indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Incendi in condominio: l’amministratore tra obblighi e doveri

Tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4) c.c., rientrano tutte quelle azioni che l’amministratore di condominio deve compiere per soddisfare le prescrizioni, dettate dalle norme antincendio e di sicurezza.

In caso di attività soggetta al D.P.R. n. 151/2011, l’amministratore di condominio deve ottemperare essenzialmente a quattro aspetti:

  •  presentare, in caso di attività soggetta al D.P.R. n. 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed eventualmente richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, e provvedere al suo rinnovo prima della scadenza, qualora non sia già stato rilasciato;
  •  deve mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • deve effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche;
  •  deve mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli.
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