Non serve il permesso per installare insegne sul muro perimetrale del condominio

Apporre insegne sul muro perimetrale del condominio, conformemente alle prescrizioni amministrative sulle affissioni e alla legge, rientra nel normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, anche qualora il regolamento condominiale proibisca varianti alle facciate, perché apporre un’insegna non costituisce, appunto, una variante.
Tale regola generale va, tuttavia, applicata caso per caso, garantendo sempre il rispetto dei limiti all’uso delle parti comuni previsti dagli articoli 1102 e 1120 del codice civile, e rispettando le specifiche disposizioni eventualmente previste dal regolamento del condominio.
Lo scrive la Corte di Appello di Milano con sentenza 1837 del 6 giugno 2023.
Il fatto
La locatrice dei locali al pianterreno era stata autorizzata dal proprio venditore, a propria volta autorizzato dall’amministratore condominiale, ad apporre una targa pubblicitaria sul muro perimetrale dell’edificio. Ciò nonostante, il titolare di una galleria d’arte situata nello stesso edificio aveva rimosso e distrutto l’insegna, sostenendo che il muro fosse di sua proprietà esclusiva e che non era stata richiesta l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini, espressamente prevista dal regolamento. Regolamento che prevedeva anche il divieto “di fare varianti alle facciate dell’immobile”.
In primo grado, il tribunale ha dato ragione al titolare della galleria d’arte: il regolamento di condominio prevede espressamente l’autorizzazione dell’assemblea per apporre insegne sui muri perimetrali. Autorizzazione che, nel caso di specie, era stata deliberata dall’assemblea, ma per il locale prospicente una via diversa.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
Targhe e insegne sul muro
La Corte precisa anzitutto che, in assenza di patti contrari, il condomino può installare targhe e insegne sulla facciata comune come consentito dagli articoli 1102 e 1120 ultimo comma e 1122 del Codice civile in materia di uso del bene comune.
L’installazione è un diritto soggettivo sul quale l’assemblea non ha alcun potere, se non di vietare pregiudizi al decoro architettonico o lesioni all’altrui pari uso. In particolare, “l’apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e cartelli per dare risalto alla propria attività professionale o commerciale, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, poiché non ne altera la naturale e specifica destinazione di sostegno dell’edificio condominiale, sempre che non impedisca agli altri condomini di fare uguale uso del muro”.
Tali principi, di carattere generale, vanno tuttavia contemperati con le specifiche norme eventualmente previste nel regolamento del condominio che, nel caso preso in esame, richiede espressamente l’autorizzazione votata a maggioranza dall’assemblea, prima di poter apporre targhe e insegne sui muri perimetrali.
Tale autorizzazione, nel caso in esame, non risulta essere stata mai deliberata. La delibera a cui fa riferimento la conduttrice, infatti, riguarda l’autorizzazione rilasciata dall’assemblea con riguardo ad un altro locale e per un muro perimetrale diverso da quello oggetto della contesa.
Il fatto che poi il regolamento condominiale preveda il divieto “di fare varianti alle facciate dell’immobile” – afferma la Corte – non preclude in assoluto l’apposizione di insegne, non costituendo appunto l’installazione di un’insegna (peraltro, nel caso di specie, di dimensioni ridotte) una variante alla facciata dell’immobile (cfr. Appello Torino, 19/05/2020, n. 537).