Immobiliare
In arrivo i nuovi massimali di spesa per i bonus edilizi
In via di arrivo il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili per alcune tipologie di beni
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Pronto il decreto con i nuovi massimali per i bonus edilizi. Vediamo le novità previste
C’è attesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Transizione Ecologica (Mite) che definisce i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici: Superbonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate. Il provvedimento ha ottenuto la firma del Ministro per la Transizione energetica Roberto Cingolani.
Nella bozza del decreto vi erano due ipotesi sull’ambito di applicazione:
- agli interventi ammessi alla cessione del credito e allo sconto in fattura, limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio sia presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- alle tipologie di beni di cui all’Allegato A e limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio sia presentato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Massimali bonus edilizi, cosa cambierà?
I nuovi massimali, aumentati almeno del 20% rispetto a quelli individuati dal decreto Mise del 6 agosto 2020, per il maggior costo delle materie prime e dell’inflazione, comprendono i costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi. I costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sono elencati nell’Allegato A e si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:- interventi di riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- installazione di tecnologie di building automation;
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell’energia elettrica;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Le modifiche al dm 6 agosto 2020
Il decreto del Mite reca anche modifiche all’Allegato A, punto 13 “Limiti delle agevolazioni” del decreto Mise del 6 agosto del 2020 sui requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici (Ecobonus): “Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicato:- interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
- interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
- interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.