Immobiliare

Infissi: alla modifica per il Superbonus c’è chi dice no e chi dice si

Agenzia delle Entrate e Enea hanno pareri discordanti sulla possibilità di apportare modifiche agli infissi e quindi di usufruire della detrazione fiscale
Condividi
Infissi: alla modifica per il Superbonus c’è chi dice no e chi dice si
Il 30 luglio scorso con risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha dato l’ok al superbonus 110% anche in caso di modifica della dimensione degli infissi, pur nel rispetto di precise condizioni. La posizione dell’AdE si pone poi in discordanza con un precedente parere dell’Agenzia per le nuove tecnologie (ENEA).

Infissi e possibilità di detrazione fiscale con il Superbonus

La sostituzione degli infissi è ricompresa nel superbonus come intervento trainato, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Non è raro che la ristrutturazione dell’immobile e l’intervento trainante possano comportare la modifica delle dimensioni delle aperture o il loro spostamento. Che succede dunque in questi casi? E’ possibile o no ricomprendere nel superbonus anche il costo sostenuto per infissi di diverse dimensioni? La questione era stata già esaminata ad aprile dall’ENEA, l’Agenzia per nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

La posizione dell’ENEA (aprile 2021)

Nella scorsa primavera, l’Agenzia per le nuove tecnologie (ENEA) aveva dato risposta negativa al quesito, attraverso Virgilio, l’assistente virtuale sul sito dell’ente pubblico. Nell’audizione alla Camera del 28 aprile l’ENEA aveva poi ribadito la propria posizione, che può essere sintetizzata nei seguenti termini:
  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
  • Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.
  • Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
  • Rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.
  • Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna.
  • Nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate (luglio 2021)

Ma ecco che, quando la questione appariva definitivamente chiarita, arriva la nuova posizione dell’Agenzia delle entrate, diversa e più aperturista, a confondere nuovamente le idee (risposta n. 524 del 30 luglio 2021). Nel caso oggetto di interpello, un contribuente ha prospettato all’Agenzia delle Entrate, l’intenzione di realizzare un intervento “trainato”, di sostituzione degli infissi sia del piano terra che del primo piano dell’abitazione, “il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione. Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni”. Non si tratta quindi di un intervento di demolizione e ricostruzione, e ciononostante il contribuente ha chiesto di sapere se l’intervento trainato di sostituzione degli infissi potrà beneficiare del superbonus, stante l’ampliamento dimensionale degli stessi. Nella risposta si legge che “sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”

Le differenze tra le due posizioni

In sintesi, la differenza rilevante tra la posizione di ENEA e quella di AdE riguarda i casi in cui l’intervento trainante non comporti la demolizione e ricostruzione. E’ infatti pacifico per entrambi gli enti che la demolizione e la ricostruzione possano portare ad una modifica di dimensione di serramenti, e quindi anche alla possibilità di ricomprenderli nell’agevolazione fiscale, ferma naturalmente la presenza di tutti gli altri requisiti richiesti per legge. Fuori dai casi di demolizione e ricostruzione invece, le due Agenzie conservano posizioni contrastanti. Per l’ENEA gli scostamenti dimensionali tollerati sono infinitesimali (2%) e possono essere giustificati solo da ragioni tecniche ineludibili, come ad esempio il restringimento del foro a causa del cappotto termico, o l’innalzamento del pavimento in caso di installazione di pavimento radiante. Per l’AdE invece è possibile consentire maggiore libertà nella modifica dimensionale degli infissi, purché sia rispettato il principio di risparmio energetico che è alla base della normativa sull’agevolazione fiscale. Nessun problema quindi per l’Agenzia delle Entrate se i nuovi infissi sono tutti più piccoli, o anche se qualcuno è più grande mentre altri vengono ristretti, purché la superficie totale degli infissi non aumenti e dunque non porti ad una maggiore dispersione energetica.
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...