Immobiliare
Infissi: alla modifica per il Superbonus c’è chi dice no e chi dice si
Agenzia delle Entrate e Enea hanno pareri discordanti sulla possibilità di apportare modifiche agli infissi e quindi di usufruire della detrazione fiscale
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Il 30 luglio scorso con risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha dato l’ok al superbonus 110% anche in caso di modifica della dimensione degli infissi, pur nel rispetto di precise condizioni. La posizione dell’AdE si pone poi in discordanza con un precedente parere dell’Agenzia per le nuove tecnologie (ENEA).
Infissi e possibilità di detrazione fiscale con il Superbonus
La sostituzione degli infissi è ricompresa nel superbonus come intervento trainato, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Non è raro che la ristrutturazione dell’immobile e l’intervento trainante possano comportare la modifica delle dimensioni delle aperture o il loro spostamento. Che succede dunque in questi casi? E’ possibile o no ricomprendere nel superbonus anche il costo sostenuto per infissi di diverse dimensioni? La questione era stata già esaminata ad aprile dall’ENEA, l’Agenzia per nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.La posizione dell’ENEA (aprile 2021)
Nella scorsa primavera, l’Agenzia per le nuove tecnologie (ENEA) aveva dato risposta negativa al quesito, attraverso Virgilio, l’assistente virtuale sul sito dell’ente pubblico. Nell’audizione alla Camera del 28 aprile l’ENEA aveva poi ribadito la propria posizione, che può essere sintetizzata nei seguenti termini:- l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
- Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.
- Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
- Rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.
- Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna.
- Nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.