Immobiliare
Legge di Bilancio 2023, bonus barriere architettoniche prorogato fino al 2025
I lavori in condominio devono essere deliberati con una maggioranza semplificata dei partecipanti che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio
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La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato il bonus barriere architettoniche. Una detrazione fiscale del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti che varrà fino al 31 dicembre 2025. La Legge di Bilancio modifica le regole per l’approvazione dei lavori in condominio: dovranno essere deliberati con una maggioranza semplificata dei partecipanti (come per il Superbonus) che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Bonus barriere architettoniche: beneficiari e ripartizioni
I beneficiari restano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Sono invece esclusi (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 23 del 2022) tutti e tutte coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto l’agevolazione consiste in una detrazione del 75 per cento dall’imposta lorda. La detrazione va ripartita in 5 rate annuali di pari importo ed è calcolata su un tetto di spesa nei seguenti limiti di importo:- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici;
- la sostituzione degli impianti (comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali dell’impianto sostituito);
- gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, tra cui, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 461/2022, anche l’ampliamento delle porte e la sostituzione dei sanitari.