Immobiliare

La Legge di Bilancio 2021 proroga i Bonus casa

Riconfermato l’Ecobonus e tanti altri bonus: ristrutturazione, mobili, facciate e verde. Manca, invece, la proroga del Superbonus 110%
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La Legge di Bilancio 2021 proroga i Bonus casa
Quali sono i bonus casa che saranno riconfermati per il nuovo anno dalla Legge di Bilancio? È questa una delle domande che molti italiani si pongono alle porte della manovra 2021. La risposta affermativa è contenuta già nel Dossier della Commissione Studi che accompagna la prima bozza della Legge di Bilancio 2021. Tanti i bonus che interessano i contribuenti per i quali il legislatore ha disposto la proroga per l’anno 2021. E precisamente le agevolazioni riconfermate per il nuovo anno riguardano:
  • Bonus Ristrutturazione edilizia;
  • Bonus Mobili, difatti, previsto sino al 2021 il riconoscimento delle detrazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici;
  • Ecobonus, ovvero il beneficio che riconosce una detrazione per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, ivi compresi le spese per micro-cogeneratori e per la realizzazione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • Bonus Verde, mantenuto per il 2021 anche il bonus del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.
Ma andiamo nel dettaglio quali sono le agevolazioni che traghettano nel nuovo anno.

Legge di bilancio 2021, riconfermato l’Ecobonus

L’Ecobonus resta valido anche per il 2021. A stabilirlo è l’articolo 12, comma 1, lettera a) della Legge di Bilancio 2021 che proroga l’agevolazione al 31 dicembre 2021. Ci sarà, dunque, ancora spazio per fruire del bonus in commento che, come noto, prevede una detrazione fiscale (ai fini Irpef e Ires) del 65% – da ripartire in 10 rate annuali di pari importo – riconosciuta per le spese sostenute e documentate relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 commi 1 e 2 del DL n.63/2013. L’ecobonus riguarda le spese sostenute entro un limite massimo, diverso in relazione a ciascuno degli interventi ammessi. E relative a interventi per:
  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, Legge n. 296/2006);
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, c. 48, Legge n. 220/2010);
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato “M” del D.L.gs. n. 311/2006.

Altri interventi ammessi

Sempre in materia di efficientamento energetico entrano nel vortice delle proroghe. E dunque, saranno fruibili per tutto il 2021 contestualmente agli interventi appena citati anche le agevolazioni sotto forma di detrazione fiscale spettanti con riferimento:
  • alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro;
  • all’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30 mila euro (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. n. 63/2013), interventi per i quali, come sappiamo, spetta la detrazione del 50% per cento per le spese sostenute.
Ricordiamo che il DL Rilancio ha previsto un Superbonus del 110%, vale a dire una maggiore aliquota per la detrazione spettante, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se gli interventi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previsti dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche. Oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. In luogo della detrazione fiscale è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, vedasi i chiarimenti della circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.

Proroga Bonus per la ristrutturazione edilizia

In materia di interventi di ristrutturazione edilizia la nuova Legge di Bilancio dispone sempre all’articolo 12 anche la proroga sino al 31 dicembre 2021 dell’agevolazione che, come noto, prevede una detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96 mila euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
INTERVENTI AGEVOLABILI di cui all’articolo 16-bis, c.1 del TUIR:
  • manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • risparmio energetico, in particolare installazione di impianti con impiego di fonti rinnovabili;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Proroga 2021 Bonus mobili

Con la legge di bilancio in commento è prorogato al 2021 un altro bonus casa, il bonus mobili. Ovvero l’agevolazione, sotto forma di detrazione fiscale, riconosciuta per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). E finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione La detrazione nella misura del 50% dovrà essere sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10 mila euro. Dunque, i contribuenti potranno fruire ancora per il prossimo anno della detrazione prevista per le spese relative all’acquisto di mobili. Che, come noto, andranno calcolate – indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Difatti il contribuente può spendere per il mobilio più di quanto sostiene per i lavori di ristrutturazione, ma sempre entro il tetto massimo appena citato.

Proroga al 2021 il Bonus facciate

Le detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici rientra anch’esso fra gli interventi oggetto di proroga per l’anno 2021. Si tratta del cd. “bonus facciate” introdotto dalla penultima legge di bilancio. L’agevolazione, fruibile da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese, consente una detraibilità dall’imposta lorda nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi. Ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nelle in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968 che prevede la definizione di zone territoriali omogenee. Per cui:
  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

La proroga del Bonus verde

Ci sarà tempo sino a tutto il 2021 per fruire della detrazione fiscale che compete con riferimento alle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. Il cd. Bonus Verde, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018, dunque, è oggetto di proroga per il 2021 e riguarda nello specifico gli interventi relativi alla:
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Le spese di progettazione e manutenzione del verde sono anch’esse detraibili
Il bonus verde è un’agevolazione che prevede il riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta. Nel limite di spesa annuo di 5 mila euro, ovvero entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. La detrazione spettante come bonus verde deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detraibilità delle spese sostenute è ammessa a condizione che le spese siano:
  • documentate;
  • effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Il bonus verde è fruibile anche con riferimento agli interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, e spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
 
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