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Le insegne visibili a 200 metri sono impianti pubblicitari

Poster, totem, vetrofanie, che, per posizione e conformazione, costituiscono mezzi di richiamo della clientela hanno natura pubblicitaria e non di insegna di esercizio
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Le insegne visibili a 200 metri sono impianti pubblicitari

Quando un’insegna è “di esercizio” e quando è “pubblicitaria”? Lo chiarisce il Tar del Lazio che, nella sentenza n. 15633 del 20 agosto 2025, ha respinto il ricorso contro il provvedimento comunale che respingeva l’istanza per l’installazione di insegne che rappresentano palesemente un richiamo pubblicitario, nonché disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in violazione dell’art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

La collocazione delle insegne, a detta della ricorrente, era finalizzata ad indicare la posizione dove si svolge la sua attività economica, per mezzo di un totem e di bandiere, progettati in modo da essere osservati da una distanza di circa 200 metri. Per il Tar Lazio, totem e bandiere per loro natura poco si attagliano ad una mera insegna di esercizio. Il fatto poi che tali insegne siano visibili agli automobilisti da 200 metri conferma la loro pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale.

La nozione di “insegna di esercizio”

La sentenza precisa la nozione “insegna di esercizio”, come definita dall’art. 47 del dpr n. 495/1992: è tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, con l’esclusiva funzione di segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa.

Nel caso in esame, la funzione di mera segnalazione “passiva” è incoerente rispetto alla tipologia delle insegne proposte dalla ricorrente, al loro posizionamento ed al loro numero che appaiono dichiaratamente avere una funzione essenzialmente “attiva” consistente nell’attirare la clientela. Le insegne oggetto dell’istanza respinta (poster, totem, vetrofanie ecc.), per numero, posizione e conformazione, non hanno la mera funzione di individuare la sede ma costituiscono mezzi di richiamo della clientela, hanno natura di impianto pubblicitario e non di insegna di esercizio, con aggiramento dei limiti dimensionali.

Insegna pubblicitaria: come determinarla, quando è vietata e perché

Il provvedimento impugnato appare perciò in piena consonanza anche con l’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”.

Il riferimento a dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione rendono chiaro che il diniego di autorizzazione è legittimo. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

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