Immobiliare

Esecuzioni immobiliari: cambiano le regole per il Ctu

Il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 modifica e integra gli aspetti di cui il Ctu dovrà tener conto nell'elaborazione della perizia in materia di esecuzioni
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Esecuzioni immobiliari: cambiano le regole per il Ctu

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015, n. 147,  il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, contenente misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile. 
Il provvedimento contiene un folto numero di misure volte ad affrontare le cause a monte della crisi economica e, in particolar modo, di quella creditizia.

Interventi in materia di esecuzioni
Il Titolo II del decreto legge introduce importanti novità in tema di esecuzioni, andando a modificare il codice civile e quello di procedura civile; tra le principali riforme, sono previste una serie di modifiche volte ad aggiornare la determinazione del valore dell’immobile pignorato, per il quale si passa dal calcolo del valore in base alla rendita catastale (o al reddito dominicale) a quello di mercato.

Sin’ora, il CTU, a seguito del conferimento incarico volto a determinare il valore dell’immobile oggetto di procedimento esecutivo, si atteneva alle indicazioni contenute nel quesito posto dal Giudice delle Esecuzioni, solitamente ispirato all’art. 173-bis disp. att. c.p.c.

A seguito delle ultime modifiche legislative, il CTU redigendo l’elaborato peritale, dovrà tener conto anche dei seguenti aspetti aggiuntivi:

“(Art 13) Determinazione del valore dell’immobile).
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile e’ determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 c.p.c., primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute”.

 

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