Immobiliare

Ecobonus, chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

L'AdE precisa che il credito d'imposta può essere ceduto a società del consorzio o della rete di cui fa parte l'impresa che ha eseguito i lavori, a prescindere dalla loro attività
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Ecobonus, chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 105 del 15 aprile 2020, interviene sulla definizione di ‘soggetti collegati’ legittimati a acquistare il credito d’imposta da Ecobonus, chiarendo che la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto, si configura come sopravvenienza attiva e concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

Il quesito: società in rete può acquisire il credito d’imposta?

La società interpellante appartiene a una rete di imprese. Tra queste c’è un’azienda che realizzerà molteplici interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti di proprietà e per conto di diverse persone fisiche. Queste, in forza di tali interventi, avrebbero diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
Tali soggetti beneficiari sono tutti cosiddetti ‘capienti’ e vogliono cedere i crediti fiscali ad altre aziende collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
L’interpellante, essendo interessata ad acquistare il credito da tali soggetti, non in qualità  di fornitrice dell’intervento, ma perché collegata al rapporto che ha dato origine alla detrazione in quanto fa parte della rete di imprese a cui partecipa anche la società esecutrice degli interventi, chiede di sapere se può acquisire il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, pur svolgendo attività  totalmente diversa (realizzazione di piattaforme web).

Il parere dell’Agenzia: il credito può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti

La possibilità  di cedere il credito per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione (comma 2 sexies art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, è stata estesa, a partire dal 1° gennaio a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità  immobiliari.

Come specificato nella circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, nonchè con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti (esclusi istituti di credito, intermediari finanziari e società finanziarie). Questo anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.

Il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito bisogna individuarlo nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione“, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la società interpellante possa  beneficiare del credito, in quanto fa parte della stessa rete di imprese della società che effettua  i lavori, non rilevando il tipo di attività  svolta dall’istante.

L’Agenzia precisa che la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà  alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

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