Ecobonus, aggiornato il vademecum Enea sui microcogeneratori

Enea ha aggiornato il vademecum sull’acquisto e posa in opera dei microcogeneratori per poter usufruire dell’Ecobonus. Gli impianti devono andare a sostituire quelli esistenti e condurre a un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20% con potenza elettrica <50kW.
Il Vademecum Enea è costituito dai seguenti capitoli:
- I beneficiari del bonus microcogeneratori
- Accesso ed entità bonus
- Edifici ammessi al bonus impianti di micro-cogenerazione
- Requisiti tecnici interventi
- Spese ammissibili
- Documentazione da produrre
Beneficiari
Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
La detrazione è pari al 65% delle spese totali sostenute tra il 1.01.2018 e il 31.12.2021.
Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 100.000 euro.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per :
- cessione del credito;
- sconto in fattura.
Edifici agevolabili
Accedono alla detrazione gli interventi su edifici che:
- alla data d’inizio dei lavori, siano esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Caratteristiche dell’intervento
L’intervento deve possedere le seguenti caratteristiche:
- deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% (allegato III del decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico);
- l’energia termica prodotta deve essere impiegata esclusivamente per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria;
- per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di micro-cogenerazione, si fa riferimento al decreto 16 marzo 2016 del Ministro dello sviluppo economico;
- devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);
- qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l’asseverazione (cfr. Documentazione di tipo “tecnico”) ne riporta le motivazioni.
Spese ammissibili
Si possono portare in detrazione le spese sostenute per:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente;
- interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).
Documentazione da presentare e conservare
Entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere è obbligatorio inviare all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, redatta da un tecnico abilitato, attraverso l’apposito portale relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.
La documentazione tecnica da conservare è:
- scheda descrittiva Enea riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
- schede tecniche degli apparecchi installati;
- copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e il libretto di impianto.
La documentazione di tipo amministrativo:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori;
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevute dei bonifici recanti la causale del versamento;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.