Immobiliare

A Firenze niente dehors senza l’ok del condominio

Niente veranda per un’enoteca nel centro storico di Firenze perché il condominio non è d’accordo
Condividi
A Firenze niente dehors senza l’ok del condominio

Il Regolamento Comunale di Firenze prevede che per l’installazione di dehors a ridosso degli edifici è necessaria la preventiva autorizzazione del Condominio. È quanto chiarito dal TAR Toscana, Firenze, Sez. II, con la sentenza n. 836 del giorno 8 luglio 2024.

Installazione dei dehors a Firenze: il fatto

Alcuni proprietari si sono opposti all’installazione di un dehors composto da una pedana e due ombrelloni, da destinare alla ristorazione all’aperto da parte dell’enoteca posta all’interno dell’edificio condominiale.

La realizzazione delle opere, infatti, interessava il muro condominiale e non era stato richiesto alcun assenso al Condominio.

Nonostante ciò, il Comune di Firenze rilasciava alla società interessata la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. Tale concessione veniva impugnata da alcuni condomini innanzi al TAR in ragione del fatto che non vi era stato l’assenso del condominio, necessario al fine di posizionare il dehors in aderenza al fabbricato condominiale.

Agli atti della richiesta avanzata al Comune la società aveva depositato una nota dell’Amministratore dello stabile condominiale risalente ad otto mesi prima e riferita ad un progetto differente rispetto a quello poi effettivamente presentato e nel quale la distanza tra il dehors ed il fabbricato era indicata in ml. 1,50 e non in aderenza alla facciata, come poi assentito dal Comune.

All’esito del giudizio il TAR, ritenuta la violazione del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico all’aperto, stante l’assenza del consenso del Condominio, ha annullato la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico impugnata.

Il Regolamento Comunale di Firenze e l’assenso del Condominio

L’aspetto di sicuro interesse nella vicenda in commento si riferisce alla peculiare previsione del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico all’aperto che richiede il preventivo assenso del Condominio sul quale le strutture vengono apposte in aderenza.

La questione sollevata innanzi al TAR riguardava la manifestazione dell’assenso del Condominio e se fosse sufficiente una semplice dichiarazione dell’amministratore senza delibera assembleare. Al riguardo, tuttavia, il TAR correttamente osserva che l’autorizzazione alla collocazione di un dehors in aderenza al fabbricato esorbita dalle attribuzioni del suo amministratore condominiale e necessita di una specifica autorizzazione condominiale.

Ma nel caso di specie il vulnus è ancora più grave se consideriamo che la nota “autorizzativa” dell’Amministratore condominiale si esprimeva su un progetto che ancora non esisteva e non era stato presentato all’Amministrazione. Proprio per l’assenza del progetto, il TAR ha ritenuto che il consenso del Condominio, indipendentemente dall’autorizzazione assembleare, non potesse dirsi validamente prestato, difettando un requisito di validità della formazione del consenso quale la determinabilità dell’oggetto (avendo prestato il consenso su un progetto inesistente).

La legittimazione dei singoli condomini

Da ultimo, vale la pena osservare che l’azione è stata proposta dai singoli condomini a tutela del loro fondo e della corretta e pacifica fruizione dello stesso. Situazione ritenuta ammissibile dal TAR per chiedere in giudizio l’annullamento del titolo che ha determinato una lesione del loro diritto di godimento.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...