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Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce tutto (o quasi)

La circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 fornisce chiarimenti relativi al Decreto Rilancio, in particolare su: bonus sanificazione, esonero acconto e saldo IRAP, contributo a fondo perduto, credito d'imposta sul canone di locazione, bonus per investimenti pubblicitari
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Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce tutto (o quasi)

La circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2020 riassume i pareri espressi nelle circolari precedenti e fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle norme introdotte dal Decreto Rilancio, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Ecco in sintesi le risposte d alcuni quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti.

Bonus per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e di acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125)

Impianti di condizionamento. Il bonus, con scadenza 7 settembre 2020, è riconosciuto anche per gli interventi finalizzati ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” attraverso, ad esempio, la sostituzione dei “filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati Restano invece escluse le spese sostenute per l’ordinaria pulizia dei condizionatori.

Certificazione. Gli operatori della sanificazione devono certificare che le attività effettuate sono in linea con le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione, cioè sono finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Covid-19.

Esonero del saldo e della prima rata di acconto IRAP 2020, pari al 40% o al 50% per i soggetti ISA (art. 24)

Beneficiari. La disciplina è applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale. L’esonero non si applica invece agli enti non commerciali pubblici.

Saldo IRAP. Il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento ai sensi dell’articolo 24, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione “esterna” (tramite modello F24) e/o “interna”, in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

Acconto IRAP. Per la determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo – ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito) – sia solo “figurativo”.

Compilazione. I contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 devono compilare la sezione della dichiarazione relativa agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS) nel seguente modo, nello specifico nella:

  • casella “Tipo aiuto”, il codice 1;
  • colonna 1 “Codice aiuto”, il codice 999;
  • colonna 3 “Quadro”, il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 “Tipo norma”, 5 “Anno”, 6 “Numero” e 7 “Articolo”, rispettivamente, “1”, “2020”, “34”, “24”;
  • colonna 26 “Tipologia costi”, il codice 20;
  • colonna 29 “Importo aiuto spettante”, l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

Contributo a fondo perduto (art. 25)

Imprese agricole. Il contributo spetta esclusivamente all’impresa agricola e pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore.

Consorzi tra imprese. I consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto. La determinazione della soglia massima ricavi o compensi e il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.

Sanzioni. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

Credito d’imposta del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività (art. 28)

Beneficiari. Il credito d’imposta è stato esteso anche agli studi professionali e spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio, ai tour operator, alle strutture termali e a chi esercita attività  di Bed&Breakfast con partita IVA, in relazione al canone di locazione corrisposto al proprietario, anche se l’immobile è ad uso residenziale e non commerciale, purché sia strumentale all’attività svolta in via imprenditoriale.

Quote. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186)

Il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti di 60 milioni, indipendentemente dagli investimenti effettuati nell’anno precedente.

Comunicazione telematica. Il periodo per l’invio della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Le comunicazioni telematiche già  presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà  rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.

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