Immobiliare
Decreto Aiuti Quater e nuove scadenze sulla gestione delle procedure Superbonus 110% in ambito condominiale
Dopo il via libera definitivo della Camera e Senato, il dl 176/2022 (decreto aiuti quater) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficale. In questo articolo analizziamo dei possibili scenari conseguenti all’eventuale conferma delle anticipazioni diffuse dal Governo sul contenuto del nuovo intervento legislativo
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Torniamo sul tema Decreto Aiuti Quater e Superbonus: perché la nuova finestra temporale non può conciliarsi con il dettato dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile?
Le due condizioni previste dal nuovo Decreto Aiuti Quater
Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Decreto Aiuti Quater, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato che, per continuare a godere dell’agevolazione del 110% anche per le spese sostenute per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico e consolidamento sismico indicate nel Decreto Rilancio sino al 31 dicembre 2023, occorre che, entro la data del 25 novembre p.v., il condominio possa dimostrare la sussistenza di due concorrenti requisiti, ossia:- che l’ente di gestione abbia approvato i lavori;
- che sia stata depositata la CILAS presso il competente SUE del comune nel cui territorio si trova l’immobile interessato dalle opere.
I possibili risvolti assembleari di una tempistica tanto ristretta dopo l’approvazione del Decreto Aiuti Quater
La prima considerazione che s’impone, è quella sulla rilevanza dell’elemento temporale indicato come una delle condizioni necessarie, affinché l’agevolazione fiscale venga fruita al 110% anche per tutto il 2023, e non, come accadrebbe nel caso contrario, al 90% (per poi seguire la progressiva diminuzione, per effetto del previsto decalage). Le possibili ipotesi da analizzare sono due:- quella relativa al caso in cui i lavori non siano stati ancora deliberati;
- e quella, viceversa, relativa al caso di un condominio nel quale, pur essendo intervenuta una delibera autorizzativa degli interventi agevolati, non sia stata ancora depositata la CILAS.
- alla verifica della fattibilità dell’opera;
- alla deliberazione degli interventi necessari, all’approvazione dei progetti esecutivi;
- alla nomina di tutti i professionisti coinvolti nella procedura ed all’approvazione del piano di riparto del fondo speciale.