Immobiliare
Decoro architettonico del condominio, a chi spetta la valutazione?
Consiglio di Stato: non è consentito al comune, in sede di rilascio del titolo edilizio, valutare aspetti prettamente condominiali di non immediata evidenza
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6345 del 17 settembre 2021, interviene sul decoro architettonico di un condominio, trattando il ricorso contro un’amministrazione comunale che aveva negato la Scia per vari interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato, ritenendo necessario un titolo edilizio più qualificato, e il deposito del consenso unanime dei condomini, come richiesto dall’art. 1120 c.c.
Valutazione del decoro architettonico, l’amministrazione non ha voce in capitolo
Su quest’ultimo requisito, il Consiglio di Stato dà torto all’amministrazione. In quanto la valutazione del decoro architettonico dell’edificio alla stregua dell’art. 1120 c.c. è di pertinenza di ciascun comproprietario e non può essere sostituta da quella dell’amministrazione, in quanto rientrante nelle facoltà del solo proprietario. Non è quindi consentito al comune, in sede di rilascio del titolo, valutare aspetti prettamente condominiali di non immediata evidenza.Il decoro di un edificio può influire sul rilascio di SCIA e permessi di costruire?
Per quanto riguarda invece il giudizio di difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, – per il Comune si trattava di “nuova costruzione”, soggetta a rilascio di un permesso di costruire – esso non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, “l’ordine di demolizione di opere abusive, tanto come la inibitoria di opere che si vorrebbero realizzare con altro titolo edilizio ritenuto normativamente inadeguato alle caratteristiche delle stesse, quale la Scia, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare”.Opere abusive e decorso del tempo, che succede?
La motivazione del ricorso secondo cui le opere precedenti, qualificate come abusive, erano state realizzate dalla precedente proprietaria del fabbricato, mentre le nuove opere erano legittime perché il termine di sessanta giorni per l’esame della Scia era scaduto, è stata respinta in quanto:- anche se gli abusi edilizi sono commessi da un precedente proprietario, un eventuale ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è a carico di quello nuovo;
- quando si riscontra la realizzazione di opere abusive, lo spirare del termine per il controllo della Scia edilizia non consuma il potere dell’ente locale di intervenire con provvedimenti sanzionatori a tutela del corretto assetto del territorio, poiché “la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo”.