I costi di gestione del Superbonus non sono detraibili
                                L’errore nel calcolare i costi detraibili con il Superbonus non può essere giustificato dal caos normativo, se non ci si è informati adeguatamente. Questo in sostanza è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione penale, nella sentenza n. 8390 del 28 febbraio 2025, che pone termine a una causa in materia di bonus fiscali, confermando la validità del sequestro preventivo per illegittima detrazione di somme derivanti dall’esecuzione di lavori agevolati con il Superbonus 110%, a carico di un Consorzio accusato di aver indebitamente maturato crediti d’imposta per oltre 1,4 milioni di euro, operando come General Contractor nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica.
Il caso
I lavori erano subappaltati alle società consorziate ma il prezzo indicato dal Consorzio, che utilizzava lo sconto in fattura e il credito d’imposta, risultava significativamente superiore ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi. Il Consorzio giustificava la differenza attribuendola all’inclusione (indebita) dei costi di gestione e di funzionamento della sua struttura, non direttamente collegabili all’esecuzione delle opere agevolate, ma per la Corte di Cassazione, tali costi, peraltro non documentati nel caso specifico, non possono rientrare tra le spese ammissibili al beneficio fiscale regolato dall’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020. Il principio era già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E/2022 e nell’interpello n. 623/2021, secondo cui le somme inerenti al ‘mero coordinamento‘ non possono beneficiare dei bonus edilizi.
Costi detraibili Superbonus: i principi di riferimento
La Corte di Cassazione precisa alcuni altri principi a cui fare riferimento per determinare i costi effettivamente detraibili:
- Nesso di stretta funzionalità tra spese e interventi: possono essere detratte solo le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente”, che devono essere funzionalmente collegate agli interventi realizzati.
 - Trasparenza nella determinazione dei costi: le spese detraibili devono essere determinate in modo trasparente e verificabile.
 - Rilevanza penale dell’indebita percezione: i crediti fiscali rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 316-ter del Codice Penale, che punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.
 
La Cassazione ha respinto il ricorso del Consorzio, rigettando il motivo che giustificava la condotta scorretta con una mera dichiarazione di aver commesso un errore nell’applicazione del Superbonus, imputabile alla complessità e incertezza della normativa.
“L’errore sul precetto penale e/o extrapenale, specie nel caso di operatore professionale – si legge nella sentenza – rileva solo se l’agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa da un comportamento positivo degli organi amministrativi, o, comunque, abbia fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, inoltre, si sia informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione“.