Immobiliare
Quando non si applicano gli obblighi del Decreto Antifrode ai bonus edilizi?
La Legge di Bilancio 2022 esenta alcune tipologie di interventi dall'obbligo del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute
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Dal 12 novembre 2021 sono in vigore le misure antifrode per l’ottenimento dei bonus edilizi, previste dal decreto legge n. 157/2021. Ma la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha introdotto delle eccezioni alle misure di controllo per le detrazioni fiscali, nel caso di utilizzo delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, in base alle quali il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi, e i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.
Controllo detrazioni fiscali, gli interventi esenti dagli obblighi
Tali obblighi non si applicano: a) alle opere già classificate come attività di edilizia libera dall’art. 6 del dpr. n. 380/2001 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018:- manutenzione ordinaria;
- installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc;
- eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, e impianti posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A);
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- manufatti leggeri in strutture ricettive.