Consolidato fiscale, sì alla cessione dei crediti d’imposta Sismabonus ed Ecobonus
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 133 del 2 marzo 2021 ha chiarito che risulta possibile per una società cedere i crediti d’imposta Sismabonus ed Ecobonus nell’ambito del consolidato fiscale cui partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarlo in compensazione con l’Ires di gruppo. Inoltre, tale cessione può essere effettuata senza incorrere nelle limitazioni previste dagli articoli 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del D.L. 63/2013 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2019).
Va da sé che ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. In presenza di cessione dei crediti d’imposta Sismabonus ed Ecobonus si fa presente che non si è in presenza di un contratto di cessione intercorso tra un creditore (cedente) e un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce – a titolo oneroso o gratuito – al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Invece, si è in presenza di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscalità che rileva ai soli fini della liquidazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.
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Consolidato fiscale, qualche precisazione
Tutto ciò premesso risulta opportuno ricordare che:
- secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 121 del Tuir, ciascuna società partecipante al consolidato deve redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi, senza liquidare la relativa imposta, comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e gli acconti autonomamente versati;
- ai sensi dell’art. 7 del D.M. 1° marzo 2018, ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’art. 25 del medesimo decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze d’imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sul punto si veda anche la precedente risposta all’istanza di interpello n. 191 del 13 giugno 2019).