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Prorogata al 7 aprile la comunicazione dei dati relativi a interventi agevolabili in condominio

La proroga riguarda i dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione
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Prorogata al 7 aprile la comunicazione dei dati relativi a interventi agevolabili in condominio
Prorogati i termini per la comunicazione dei dati relativi ai bonus edilizi per interventi in condominio Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 83833 del 16 marzo 2022, ha disposto la proroga al 7 aprile 2022 dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, da parte degli amministratori di condominio, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dal condominio per:
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
  • acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La proroga intende soddisfare l’esigenza manifestata dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, di assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, tenuto conto che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto all’anno precedente in seguito alle modifiche normative introdotte per il contrasto alle frodi fiscali.

Comunicazione dati bonus edilizi, cosa indicare

La Comunicazione deve indicare:
  • la tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di intervento ammesso al Superbonus 110%);
  • l’ammontare delle spese detraibili sostenute dal condominio;
  • i dati del condominio e dell’amministratore di condominio;
  • i dati dei singoli condomini e le quote di spesa da essi sostenute;
  • le eventuali cessioni del credito già intervenute.
L’invio deve essere effettuato telematicamente tramite Entratel o Fisconline. Può farlo in prima persona l’amministratore o, in alternativa, un intermediario abilitato (ad esempio un Dottore Commercialista) appositamente incaricato dal condominio.

Tre tipologie di invio

Ci sono tre tipologie di invio:
  • ordinario, ossia il primo invio della Comunicazione o un successivo invio i cui dati si aggiungono a quelli precedentemente comunicati;
  • sostitutivo, quando si intende sostituire una precedente Comunicazione inviata e acquisita con esito positivo;
  • annullamento, per eliminare i dati di un precedente invio.
Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. In caso di rimborso totale non è possibile per i condòmini usufruire della detrazione IRPEF. Pertanto, l’Amministratore non dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione. In caso di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, invece, l’Amministratore dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione indicando esclusivamente le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini. Allo stesso modo andrà compilata la certificazione da rilasciare ai condòmini. Le informazioni relative alle pertinenze devono essere comunicate insieme a quelle delle unità immobiliari abitative a cui sono associate.

In caso di condominio minimo

Se i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto. Il Provvedimento n. 83833 del 16 marzo 2022 è disponibile in free download qui di seguito.
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