Immobiliare
Coibentazione del tetto e Superbonus: occhio all’incidenza del 25%
Ai fini del computo della superficie disperdente lorda non rientra la superficie del tetto se il sottotetto non è riscaldato
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Con la risposta n. 779/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la modifica alla legge di bilancio 2021 ha inserito tra gli interventi “trainanti” anche la coibentazione del tetto, purché l’intervento di isolamento termico riguardi sempre almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Non si computa invece la superficie del tetto se prima dell’intervento non era riscaldata.
L’intervento edilizio oggetto del quesito
Nella propria abitazione, indipendente e con accesso autonomo, il contribuente intende eseguire la demolizione e ricostruzione del tetto, realizzando nel sottotetto un locale riscaldato, non abitabile, da adibire a lavanderia. Il sottotetto è già accatastato a locale accessorio, ma allo stato attuale non è riscaldato. Dopo l’intervento resterebbe sempre un locale accessorio, ma fruibile grazie all’impianto di riscaldamento. L’operazione produrrebbe il salto di due classi energetiche del tetto e dell’intero edificio. Non ci sarebbe alcun aumento di volumetria nel fabbricato, trattandosi di sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento. Più nello specifico i lavori consisterebbero: nel rifacimento del tetto con coibentazione e isolamento termico, impermeabilizzazione delle aree scoperte, lattonerie per la raccolta acque meteoriche, massetti interni ed esterni e posa in opera di mattonelle, posa di infissi e ringhiere sui balconi, realizzazione di impianto idrico ed elettrico. I quesiti: Il contribuente intende sapere se sono ammissibili al Superbonus:- i lavori di coibentazione ed isolamento del tetto e delle pareti esterne
- la posa in opera degli infissi
Requisiti tecnici degli interventi “trainanti”
Per rispondere al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 119 comma 1 lett. a) del Decreto Rilancio, alla luce della circolare interpretativa n. 24/E, paragrafo 2.1.1. In base alla norma richiamata, il Superbonus spetta nel caso di interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne) orizzontali (coperture e pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati:- che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore) espresso in W/m2K
- che interessano l’involucro dell’edificio anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi
- con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio