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Coibentazione del tetto e Superbonus: occhio all’incidenza del 25%

Ai fini del computo della superficie disperdente lorda non rientra la superficie del tetto se il sottotetto non è riscaldato
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Coibentazione del tetto e Superbonus: occhio all’incidenza del 25%
Con la risposta n. 779/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la modifica alla legge di bilancio 2021 ha inserito tra gli interventi “trainanti” anche la coibentazione del tetto, purché l’intervento di isolamento termico riguardi sempre almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Non si computa invece la superficie del tetto se prima dell’intervento non era riscaldata.

L’intervento edilizio oggetto del quesito

Nella propria abitazione, indipendente e con accesso autonomo, il contribuente intende eseguire la demolizione e ricostruzione del tetto, realizzando nel sottotetto un locale riscaldato, non abitabile, da adibire a lavanderia. Il sottotetto è già accatastato a locale accessorio, ma allo stato attuale non è riscaldato. Dopo l’intervento resterebbe sempre un locale accessorio, ma fruibile grazie all’impianto di riscaldamento. L’operazione produrrebbe il salto di due classi energetiche del tetto e dell’intero edificio. Non ci sarebbe alcun aumento di volumetria nel fabbricato, trattandosi di sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento. Più nello specifico i lavori consisterebbero: nel rifacimento del tetto con coibentazione e isolamento termico, impermeabilizzazione delle aree scoperte, lattonerie per la raccolta acque meteoriche, massetti interni ed esterni e posa in opera di mattonelle, posa di infissi e ringhiere sui balconi, realizzazione di impianto idrico ed elettrico. I quesiti: Il contribuente intende sapere se sono ammissibili al Superbonus:
  •  i lavori di coibentazione ed isolamento del tetto e delle pareti esterne
  • la posa in opera degli infissi

Requisiti tecnici degli interventi “trainanti”

Per rispondere al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 119 comma 1 lett. a) del Decreto Rilancio, alla luce della circolare interpretativa n. 24/E, paragrafo 2.1.1. In base alla norma richiamata, il Superbonus spetta nel caso di interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne) orizzontali (coperture e pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati:
  • che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore) espresso in W/m2K
  • che interessano l’involucro dell’edificio anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi
  • con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio
I requisiti di trasmittanza sono stati ridefiniti con decreto del 6 agosto del MISE di concerto con il MEF, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei Trasporti.

La coibentazione del tetto

Con la modifica alla legge di bilancio 2021, chiarisce l’AE, è stato inserito tra gli interventi “trainanti” di cui all’art. 119 comma 1 lett. a) anche la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Questo tipo di intervento è agevolatibile per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021, ma la detrazione resta comunque subordinata alle condizioni previste dall’art. 119 comma 1 lett. a). E’ cioè necessario che l’intervento riguardi le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, delimitanti il volume riscaldato dell’edificio e con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio.

La superficie disperdente lorda comprende i volumi riscaldati

Il requisito della incidenza del 25% della superficie lorda disperdente deve essere calcolato con la coibentazione delle superfici che nella situazione anteriore all’intervento delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani freddi o verso il terreno. Per rispondere al contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce dunque che “ai fini del computo della superficie disperdente lorda non va conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dal contribuente, il sottotetto non sia riscaldato.” L’intervento descritto dal contribuente, sarà quindi ammissibile al Superbonus solo se, escludendo dal conteggio della superficie la zona del sottotetto, le opere di isolamento termico producano un miglioramento energetico rispetto all’unità immobiliare.

Gli infissi

Con riferimento alla posa in opera degli infissi, ammessa teoricamente tra gli interventi c.d. “trainati”, l’Agenzia chiarisce che deve trattarsi pur sempre della sostituzione di infissi già esistenti. Nel caso rappresentato dal contribuente invece, gli infissi sarebbero installati ex novo nella struttura. È quindi esclusa la possibilità della loro ammissione al Superbonus. Agenzia delle Entrate, risposta n. 779/2021
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