Immobiliare

Bocciata la stretta del Viminale sugli affitti brevi: il Tar annulla l’identificazione di persona degli ospiti

Accolto il ricorso delle associazioni extralberghiere contro la circolare del Ministero dell’Interno. Il self check-in è regolare
Condividi
Bocciata la stretta del Viminale sugli affitti brevi: il Tar annulla l’identificazione di persona degli ospiti

Il Tar smonta la stretta anti-keybox accogliendo il ricorso delle associazioni extralberghiere contro la circolare del Ministero dell’Interno sugli affitti brevi che imponeva l’identificazione fisica degli ospiti. Nel mirino l’assenza di una base normativa, la sproporzione della misura e l’inefficacia del controllo ma, nonostante questa battuta di arresto, il dialogo con il Viminale resta aperto.

Ricorso contro la circolare sugli affitti brevi: il caso

Con la sentenza n. 10210/2025, depositata il 27 maggio, il TAR del Lazio ha annullato la controversa circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 (prot. 0038138), che vietava l’identificazione a distanza degli ospiti nelle strutture ricettive, imponendo il riconoscimento de visu, ovvero “fisico”.

A impugnare il provvedimento è stata la Federazione delle Associazioni della Ricettività Extralberghiera (FARE), in rappresentanza di un ampio fronte di gestori e proprietari del comparto affitti brevi.

L’atto ministeriale aveva suscitato immediato allarme nel settore, vietando l’uso di strumenti di self check-in – come le keybox, le app con riconoscimento facciale o video – e imponendo un ritorno al controllo “in presenza”. Per i ricorrenti si trattava non solo di un passo indietro tecnologico, ma anche di un atto privo di fondamento giuridico. Il TAR ha dato loro ragione.

Violazione dell’art. 109 TULPS e del principio di legalità

Il primo elemento su cui si è fondata l’illegittimità della circolare è il contrasto con la normativa primaria. Il TAR richiama esplicitamente la modifica all’art. 109 del TULPS introdotta dal D.L. n. 201/2011 (cd. “Salva Italia”), che aveva semplificato gli obblighi di comunicazione degli alloggiati, eliminando l’obbligo di identificazione fisica e l’uso della scheda ospiti.

Come sottolineano i giudici: “Il legislatore ha scelto consapevolmente di non subordinare più la comunicazione dei dati alla presenza fisica dell’ospite, riconoscendo la validità della registrazione anche da remoto”.

La circolare ministeriale, introducendo ex novo un obbligo di presenza fisica, si è posta in palese violazione del principio di legalità, secondo cui l’obbligo deve essere previsto da una norma di legge e non da un atto di rango secondario come una circolare.

I guai della circolare sugli affitti brevi: inefficacia e carenza di proporzionalità

Il TAR smonta poi la giustificazione principale posta alla base della circolare: la presunta maggiore efficacia dell’identificazione fisica ai fini dell’ordine pubblico. La motivazione viene giudicata debole e inidonea. Come si legge in sentenza: “L’identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare”.

Infatti, anche dopo un check-in fisico, nulla impedisce che le chiavi vengano trasmesse a un soggetto terzo non identificato. Il rischio di elusione permane. Di conseguenza, la misura non appare proporzionata rispetto all’obiettivo dichiarato, risultando solo un aggravio procedurale a carico di gestori e proprietari.

Assenza di istruttoria e violazione del principio di buona amministrazione

L’ultimo profilo critico rilevato dal TAR riguarda la motivazione del provvedimento. I giudici censurano la genericità delle premesse contenute nella circolare, che fa riferimento al “Giubileo 2025” e alla “situazione internazionale incerta”, senza però fornire dati concreti o una valutazione del rischio reale. “La Circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto […], non sono supportate da alcun dato”.

Tale lacuna istruttoria comporta – secondo il TAR – un eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, in palese violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del principio di proporzionalità. La misura, peraltro, introduceva un obbligo penalizzante senza prevedere una sanzione amministrativa, configurando una fattispecie sostanzialmente para-penale, ma priva di copertura legislativa.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...