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Superbonus nel Terzo Settore, requisiti soggettivi e oggettivi e calcolo del limite di spesa

Chiarimenti sulla disciplina della detrazione fiscale per gli interventi delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
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Superbonus nel Terzo Settore, requisiti soggettivi e oggettivi e calcolo del limite di spesa
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle particolari modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus nel Terzo Settore, sostenute cioè dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per tali enti, secondo l’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio (dl n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17 luglio 2020), il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

L’iscrizione al Registro del Terzo Settore

I nuovi chiarimenti tengono conto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). In base al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, disciplinante il funzionamento del RUNTS, la cancellazione dall’Anagrafe Onlus a seguito dell’iscrizione nel RUNTS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente. Il passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, quindi, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti.

Amministratori senza compenso

Rispetto all’ambito oggettivo e ai requisiti, l’Agenzia ribadisce che deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi sociosanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione. La gratuità dell’attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021. Il rispetto di tale condizione non viene meno se un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso titolo.

Superbonus nel Terzo Settore e ambito oggettivo

Nel merito delle spese ammesse al Superbonus nel Terzo Settore, gli edifici oggetto degli interventi agevolabili devono rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
  • B1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme,
  • B2 case di cura e ospedali senza fine di lucro,
  • D4 case di cura e ospedali con fine di lucro,
e devono essere posseduti, all’inizio dei lavori, dall’ente a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021; nel caso di contratto di comodato d’uso gratuito, esso deve essere registrato prima della data indicata. Al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile può anche non essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali sopra indicate. L’Agenzia ritiene che i soggetti legittimati possano avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus anche qualora l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, nel presupposto che permanga, in capo al soggetto legittimato, ad esempio una ONLUS, lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e sempreché il concedente detenga l’immobile secondo uno dei titoli tassativamente previsti. E’ escluso il contratto di locazione, mentre costituisce titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l’OdV detiene l’immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all’aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che, quindi, può essere anche avviata successivamente a tale data.

Superbonus nel Terzo Settore: quali modalità di calcolo del limite di spesa?

L’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tenendo conto della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” che va realizzato:
  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Riguardo al parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale, e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso. La Circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023 è disponibile qui di seguito in free download.
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