Immobiliare
Superbonus nel Terzo Settore, requisiti soggettivi e oggettivi e calcolo del limite di spesa
Chiarimenti sulla disciplina della detrazione fiscale per gli interventi delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
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L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle particolari modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus nel Terzo Settore, sostenute cioè dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Per tali enti, secondo l’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio (dl n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17 luglio 2020), il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.
L’iscrizione al Registro del Terzo Settore
I nuovi chiarimenti tengono conto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). In base al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, disciplinante il funzionamento del RUNTS, la cancellazione dall’Anagrafe Onlus a seguito dell’iscrizione nel RUNTS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente. Il passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, quindi, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti.Amministratori senza compenso
Rispetto all’ambito oggettivo e ai requisiti, l’Agenzia ribadisce che deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi sociosanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione. La gratuità dell’attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021. Il rispetto di tale condizione non viene meno se un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso titolo.Superbonus nel Terzo Settore e ambito oggettivo
Nel merito delle spese ammesse al Superbonus nel Terzo Settore, gli edifici oggetto degli interventi agevolabili devono rientrare in una delle seguenti categorie catastali:- B1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme,
- B2 case di cura e ospedali senza fine di lucro,
- D4 case di cura e ospedali con fine di lucro,
Superbonus nel Terzo Settore: quali modalità di calcolo del limite di spesa?
L’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tenendo conto della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” che va realizzato:- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).